Capo VII

Art. 53

RAPPRESENTANZE SINDACALI PRESSO UNITÀ LOCALI E LORO AGIBILITÀ

In vigore dal 9 ago 1992
- RAPPRESENTANZE SINDACALI PRESSO UNITÀ LOCALI E LORO AGIBILITÀ 1.- Ai fini della agibilità sindacale in ogni unità locale le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale e firmatarie del presente testo possono designare, singolarmente o unitariamente, i dirigenti delle rappresentanze sindacali regolarmente costituite, scelti tra i dipendenti dell'unità locale stessa, secondo i seguenti criteri: a) un dirigente per ciascuna Organizzazione Sindacale, nelle unità locali alle quali siano addetti fino a 50 dipendenti; b) un dirigente ogni 200 dipendenti o frazione di 200 superiore a 100 per ciascuna Organizzazione Sindacale nelle unità produttive alle quali sono addetti oltre 50 dipendenti. Ai fini della costituzione delle RR.SS.AA., sia singolarmente da parte di ciascuna Organizzazione che unitariamente, è richiesto il concorso di almeno 3 (tre) dipendenti iscritti. 2.- Ai suddetti Dirigenti sindacali potranno essere concessi permessi retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni nel numero di 90 ore annue. Detti permessi saranno computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali. Il dipendente che intende esercitare il diritto al permesso retribuito deve darne comunicazione scritta alla Direzione di appartenenza almeno 48 ore prima, tramite la rappresentanza sindacale aziendale; in tali casi il permesso è concesso salvo non ostino gravi ed imprescindibili ragioni di servizio, attinenti in primo luogo alla sicurezza e regolarità dell'esercizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-53

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