Capo VII
Art. 49
DIFFUSIONE DI MATERIALE SINDACALE
In vigore dal 9 ago 1992
- DIFFUSIONE DI MATERIALE SINDACALE
1.- La stampa sindacale ed il materiale di contenuto sindacale da diffondere ed affiggere nei locali aziendali negli appositi spazi o bacheche messi a disposizione dell'Azienda deve, in conformità alle disposizioni generali sulla stampa, recare l'indicazione della Organizzazione Sindacale che lo ha elaborato e prodotto, quale che sia il livello nazionale, regionale o locale della stessa. Copia delle comunicazioni affisse dovrà essere tempestivamente inoltrata alla Direzione aziendale interessata.
2.- La deaffissione, secondo le norme generali sulla stampa, potrà avvenire a seguito di apposito ordine dell'Autorità Giudiziaria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-49