Capo VI

Art. 44

INDIVIDUAZIONE MALATTIE PROFESSIONALI

In vigore dal 9 ago 1992
- INDIVIDUAZIONE MALATTIE PROFESSIONALI 1.- Ferma restando la applicabilità delle particolari normative vigenti in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali per i dipendenti aziendali, la tutela della salute dei dipendenti esposti a particolari e diversificati rischi attuali e potenziali inerenti le specifiche attività lavorative, necessita oltre che di controlli periodici, della osservanza di interventi preventivi effettuabili anche attraverso il miglioramento dell'organizzazione del lavoro, delle procedure operative, delle tecniche e strumentazioni disponibili. 2.- L'Azienda continuerà, oltre che ad applicare le leggi vigenti in materia, a promuovere la ricerca e la definizione delle cause di rischio particolari e tipiche del settore che possano individuare malattie professionali, con particolare e specifica attenzione alle situazioni di lavoro del contollo del traffico aereo; è assunto in tale quadro l'obiettivo dell'attuazione di tutte le misure idonee, sotto il profilo ordinamentale in primo luogo, al riconoscimento delle patologie che emergeranno quali malattie professionali ai sensi e per gli effetti delle norme in vigore relative anche alla tutela economica dei dipendenti. Saranno valutate più circostanziate situazioni di rischio, derivanti da fattori per i quali non sia prevista una specifica incidenza ai fini della individuazione di malattie professionali (es. per i CTA, stress ripetuto e continuato) -sulla base anche di proposte specifiche di Enti, Associazioni ed Organizzazioni nazionali ed internazionali di indiscussa autorità e competenza e dei risultati degli studi già in corso a livello aziendale- al fine di farle positivamente ed inequivocabilmente convalidare dai competenti organi ministeriali tenuto conto della loro dimostrata applicabilità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-44

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo