Capo V
Art. 39
TRASFERTE - MISSIONI
In vigore dal 9 ago 1992
- TRASFERTE - MISSIONI
1.- Al personale che, per ragioni di lavoro sia inviato in Comune diverso da quello in cui si svolge normalmente la sua attività, e da questo distante almeno 20 Km secondo tabelle ufficiali, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio in base a nota documentata e comunque secondo criteri e limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e confrontati con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, con esclusione della 1a classe, business, executive o equiparata per l'uso del mezzo aereo e del vagone letto singolo o cabina singola per ferrovia o piroscafo. In aggiunta è dovuto un importo giornaliero pari al 2% del minimo contrattuale quale rimborso per piccole spese non documentabili.
2.- Fermo restando il rimborso delle spese di viaggio, a titolo di rimborso per le spese di vitto ed alloggio il dipendente potrà optare in via preventiva per una indennità giornaliera ragguagliata al 7% del minimo contrattuale e dell'indennità di adeguamento della retribuzione al costo della vita per ogni 24 ore di permanenza fuori sede, comprese le ore di viaggio eccedenti il normale orario di lavoro. L'indennità è frazionabile su base oraria.
3.- In caso di trasferta o missione di lunga durata (intendendosi come tali quelle che si prolungano oltre 10 giorni continuativi di calendario o comunque oltre 30 gg. nell'anno), in sostituzione della predetta indennità giornaliera sarà corrisposto per l'eccedenza un trattamento forfettario ragguagliato all'80% della indennità giornaliera di competenza.
4.- Il dipendente comandato in missione o trasferta ha diritto ad un anticipo in relazione alla durata presunta della missione, non inferiore ai 2/3 del trattamento di rimborso previsto per la stessa; salvo il caso di convenzione meno onerosa con i vettori o loro organizzazioni, le spese di viaggio sono anticipate al dipendente stesso nella loro integralità; in sede di liquidazione delle spettanze si procederà a verifica dei titoli di viaggio.
5.- Al personale che esegue incarichi di servizio per lungo periodo e comunque per periodi uguali o superiori alle 6 ore giornaliere -ivi inclusi i corsi di professionalizzazione- senza diritto a trattamento di trasferta in sedi di lavoro anche ubicate nello stesso Comune e diverse da quella in cui è in forza e presta normalmente la propria attività lavorativa, è attribuita a titolo di rimborso spese una indennità forfettariamente determinata in lire 35 mila giornaliere.
L'indennità copre il tempo trascorso in viaggio, non siano utilizzati mezzi di trasporto messi a disposizione dall'azienda o da terzi ed escluda qualsiasi altro compenso allo stesso titolo dovuto..
6.- Per il personale navigante e per l'eventuale personale tecnico di completamento del team addetto alle radiomisurazioni, in ragione della estrema difficoltà di fruizione dei pasti per la mancanza o difficoltà di raggiungimento di idonee strutture di servizio di ristorazione, per missioni pari o superiori alle 6 ore ed in luogo del trattamento di cui ai precedenti punti, è corrisposto un compenso forfettario giornaliero -senza obbligo di documentazione- di lire 70.000 per i pasti ed il rimborso per l'eventuale pernottamento documentato, ove quest'ultimo risulti necessario in relazione al completamento delle operazioni.
7.- L'Azienda procederà a rideterminare la normativa per le missioni all'estero, da confrontare con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente regolamento, con cadenza triennale tenendo conto dell'analoga disciplina prevista per l'impiego civile dello Stato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-39