Capo V

Art. 41

CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

In vigore dal 9 ago 1992
- CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE 1.- La retribuzione deve essere corrisposta ai dipendenti entro il 25 di ogni mese. 2.- Il pagamento deve essere comunque effettuato entro 10 giorni dalla data della scadenza del periodo di paga, salvo il caso di comprovata necessità e riconosciuta eccezionalità. 3.- Qualora il ritardo nel pagamento superi i 10 giorni decorrono di pieno diritto gli interessi nella misura del tasso legale. 4.- Il lavoratore ha diritto di reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o prospetto, a condizione che avanzi tale reclamo all'atto del pagamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-41

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