Capo V

Art. 37

PREMIO DI PRODUZIONE E PRODUTTIVITÀ

In vigore dal 9 ago 1992
- PREMIO DI PRODUZIONE E PRODUTTIVITÀ 1.- A partire dall'anno 1991, in funzione dei previsti incrementi di traffico ed anche in luogo ed in sostituzione dei precedenti istituti diretti a retribuire la intensità di lavoro necessaria nei più elevati periodi di concentrazione della domanda di servizio, è istituito un premio annuo incentivante la produzione/produttività complessiva ed individuale. 2.- Tale elemento retributivo è articolato su una quota di sistema, corrispondente alla produzione/produttività generale, ed in una quota di Ente operativo di resa diretta dei servizi istituzionali all'utenza. La prima, pari ad una mensilità di retribuzione individuale riferita al luglio dell'anno di competenza per gli istituti del minimo tabellare, superminimo comprensivo delle classi di anzianità ed indennità professionale, sarà corrisposta nel mese di giugno di ciascun anno, al personale aziendale turnista e non turnista di tutte le sedi e professionalità. La seconda sarà erogata nel mese di novembre di ogni anno al personale operativo turnista sulla base del No dei movimenti assistiti nell'anno precedente opportunamente standardizzati in funzione della loro tipologia, delle caratteristiche tecnico-tecnologiche operative delle aree di giurisdizione degli Enti, dell'apporto di area professionale e del rapporto No di movimenti standardizzati/No di addetti turnisti; essa sarà pari ad un montante finanziario complessivo definito annualmente pari alla quota di sistema depurata dell'incidenza delle classi di anzianità del superminimo; sotto il profilo procedimentale, il montante finanziario annuo sarà diviso per il No dei movimenti assistiti standardizzati (a mezzo dell'applicazione al No dei movimenti censiti degli opportuni coefficienti predeterminati) ed il risultato sarà moltiplicato per il totale dei movimenti standardizzati di ciascun Ente, determinando la quota complessiva relativa. Tale quota, sarà poi suddivisa tra i relativi turnisti con i coefficienti di ponderazione professionale predeterminati. In allegato è esemplificato lo schema generale di applicazione annuale. 3.- Per il personale turnista navigante e tecnico impiegato nella radiomisure, in ragione della tipicità del servizio le cui valutazioni di produzione/produttività risultano indipendenti dal No dei movimenti assistiti, la quota annua di Ente da corrispondere individualmente sarà pari alla corrispondente quota media attribuita ai turnisti di tutte le Sedi, moltiplicata per i seguenti coefficienti: a) personale pilota fino a 2 b) personale operatore fino a 1,25 c) personale tecnico fino a 0,50 4.- La applicazione dei coefficienti da zero e fino alle due cifre previste sarà graduata in relazione proporzionale al rispetto dei termini di scadenza delle verifiche delle radio-radarassistenze ed aiuti luminosi all'atterraggio ed alla puntualità di esecuzione dei relativi programmi di certificazione di efficienza comprensivi delle tolleranze previste, su attestazione del Direttore Generale. 5.- Per ogni giorno di assenza dal servizio nell'arco dell'intero anno, a qualsiasi titolo dovuta, sarà trattenuto dalle spettanze individuali teoriche l'importo di 1/26 dell'ammontare complessivo annuo (quota di sistema + quota di Ente) mensilizzato fino a concorrenza del suo ammontare annuo; non si procederà a trattenuta in caso di ferie, permessi a recupero delle festività soppresse, permesso per lutto familiare, ricovero ospedaliero o infortunio sul lavoro e conseguente periodo di convalescenza, visita medica obbligatoria periodica per il mantenimento degli standards psico- fisici richiesti, refresher linguistico nella sede di appartenenza, addestramento teorico e pratico per estensione di abilitazione e per l'impiego su posizioni di meteorologia aeroportuale nella sede di appartenenza; per i corsi di formazione, qualificazione e perfezionamento professionali, disposti dall'Azienda per esclusiva necessità di servizio, la trattenuta sarà effettuata esclusivamente sulla quota dell'Ente. Le trattenute saranno effettuate per semestre sui periodi pregressi. 6.- Le cifre non erogate dall'Azienda in dipendenza delle trattenute effettuate, saranno a consuntivo anno rese disponibili per la copertura di una assicurazione integrativa sanitaria volta a garantire ai dipendenti, ed in particolare alle professionalità più esposte sotto il profilo delle caratteristiche del lavoro svolto, una maggiore tutela economica nelle ipotesi di malattia più incidenti sotto il profilo individuale, con possibile integrazione da parte dei dipendenti ed estensione eventuale al nucleo familiare. 7.- Entro il mese di aprile di ogni anno l'Azienda porrà a disposizione delle OO.SS.NN.LL. firmatarie del presente testo i dati di riferimento concernenti la definizione della quota di Ente del premio in questione. 8.- Ai tecnici addetti alla manutenzione diretta degli impianti ed apparati sarà attribuito un compenso pari alla maggiorazione del 20% (venti per cento) della quota di sistema del premio in questione individualmente spettante.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-37

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