Capo V
Art. 34
INDENNITÀ DI PRONTO IMPIEGO E DISPONIBILITÀ FUORI ORARIO
In vigore dal 9 ago 1992
- INDENNITÀ DI PRONTO IMPIEGO
E DISPONIBILITÀ FUORI ORARIO
1.- Il personale facente parte organica degli equipaggi di volo (piloti e operatori di bordo addetti alle radiomisure) è soggetto al regime del pronto impiego nell'arco delle 24 ore, nel quadro della programmazione plurisettimanale e/o per ciclo periodico di turno di maggiore ampiezza dell'orario di lavoro. Il pronto impiego è caratterizzato dalla immediata disponibilità del lavoratore e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il posto di lavoro e/o la base di partenza dell'aeromobile nel più breve tempo possibile dalla chiamata secondo le prescrizioni della Direzione e comunque entro novanta minuti primi dalla chiamata stessa.
2.- A tale personale viene corrisposto, a far data dall'1.1.1992, in relazione all'effettivo svolgimento delle attività operative del servizio di radiomisure, una indennità per ogni ora di lavoro nella misura di lire 11.000 (undicimila) per il personale di 4 e 3
livello retributivo e di lire 12.000 (dodicimila) per il personale di 2 e 1 livello retributivo.
3.- Tale indennità assorbe la precedente indennità di pronto impiego, le indennità di turno (incluso il turno di reperibilità) e le maggiorazioni per prestazioni festive, nonché le festività coincidenti con il riposo settimanale e in genere ogni altra maggiorazione, con la sola esclusione della indennità di volo.
4.- Per il personale tecnico e per quello addetto al Centro di elaborazione dati operativi non impiegati su turnazione ciclica/avvicendata su sette giorni settimanali ed incaricati della manutenzione dei sistemi in esercizio quotidiano o dei velivoli e sistemi addetti al controllo delle radio-radar assistenze, in luogo ed in sostituzione degli istituti della reperibilità e del pronto impiego è corrisposto uno specifico compenso per la completa disponibilità ad assicurare fuori orario di lavoro e su chiamata le prestazioni che si rendano necessarie per avarie improvvise o non previsti malfunzionamenti dei velivoli, apparati e sistemi stessi, nei limiti stabiliti. Tale indennità è pari a 34.000 lire giornaliere per le giornate di effettiva disponibilità che saranno stabilite d'intesa tra l'Azienda e le OO.SS.LL. in relazione alle necessità del servizio; in ogni caso debbono essere individualmente libere da disponibilità almeno 10 giornate nel mese a garanzia dei riposi, anche se impegnate da normale attività lavorativa. La indennità non compete ove la prestazione eccedente il normale orario di lavoro, richiesta per esigenze di garanzia della continuità dell'esercizio, sia effettuata entro il limite di due ore in protrazione o anticipazione del normale orario di lavoro. Per la prestazione di lavoro vengono in ogni caso corrisposte le normali quote orarie della retribuzione spettante a titolo di straordinario per le ore effettivamente impiegate inclusi i tempi da percorrenza, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio per gli interventi effettuati fuori sede. L'indennità di cui sopra assorbe la indennità di turno per reperibilità, le maggiorazioni per prestazioni festive e le festività coincidenti con il riposo settimanale; la sua applicazione comporta l'obbligo per il personale di essere in ogni caso disponibile a rientrare in servizio su chiamata e comunque entro un massimo di un'ora dalla stessa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-34