Capo V
Art. 38
FESTIVITÀ CIVILI E RELIGIOSE SOPPRESSE
In vigore dal 9 ago 1992
- FESTIVITÀ CIVILI E
RELIGIOSE SOPPRESSE
1.- A compensazione ed in luogo delle festività civili e religiose soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, e successive modificazioni, vengono riconosciute 5 giornate di permesso retribuito all'anno ridotte a 4 per il personale che presta servizio nell'ambito del comune di Roma. Detti permessi vengono attribuiti in proporzione al servizio prestato nell'anno, con gli stessi criteri seguiti al riguardo per l'istituto delle ferie.
2.- Ove comprovate esigenze di servizio non ne consentano il godimento entro il 31 maggio dell'anno successivo, essi saranno compensati con la normale retribuzione giornaliera.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-38