Capo V

Art. 33

INDENNITÀ PROFESSIONALE

In vigore dal 9 ago 1992
- INDENNITÀ PROFESSIONALE 1.- A tutti i dipendenti compete una indennità professionale distinta per fasce ed articolata in relazione alla tipicità della professionalità e delle funzioni svolte nelle diverse situazioni di impiego. Ferme restando fino al 31.12.1992 le precedenti misure, dall'1.1.93 l'indennità professionale è corrisposta nelle misure mensili indicate, in relazione alla fascia di appartenenza dalla specifica tabella allegata al presente testo. 2.- L'indennità professionale predetta, è da intendersi esaustiva di ogni altro compenso a carattere e contenuto professionale comunque denominato previsto per le specifiche prestazioni di lavoro e non viene corrisposta, in ragione di 1/26 per ciascun giorno di assenza dal servizio con esclusione delle assenze per ferie, infortunio sul lavoro, permessi sindacali e periodi di malattia eccedenti i due giorni. 3.- Per tutto il personale Controllore del Traffico Aereo i valori di cui alla tabella specifica allegata al presente testo sono riferiti alla professionalità realmente esercitata attraverso le abilitazioni necessarie per lo svolgimento dei servizi nella sede di impiego, eccettuati i casi di impiego negli uffici della Sede Centrale e del Centro di Formazione e Qualificazione del Personale, per i quali il riferimento è fatto all'ultima abilitazione posseduta ed in corso di validità. Per i CTA Responsabili di Ente aeroportuale (Impianto) dall'1.1.1993 la indennità professionale è corrisposta nella misura di lire 940.000 mensili per i Responsabili degli Enti sedi di controllo di aerodromo e di lire 670.000 per gli altri Responsabili di sedi diverse. 4.- In ragione della specificità del servizio, ed in relazione alle vigenti disposizioni regolamentari, per il personale navigante facente parte organica degli equipaggi fissi di bordo, la indennità professionale di volo è intesa remunerare al tempo stesso l'effettivo servizio di volo e la particolarità della prestazione necessaria per le operazioni di controllo di efficienza e funzionalità delle radio-radar assistenze ed è corrisposta mensilmente per dodici mensilità nell'anno, a partire dall'1.1.1993, nelle seguenti misure: a) Comandante L. 940.000 b) 1 Ufficiale L. 940.000 c) Pilota L. 940.000 d) Operatore Radiomisure L. 670.000 5.- Per il restante personale tecnico del servizio radiomisure, con le stesse decorrenze e modalità è corrisposta nelle seguenti misure: a) Tecnico aeronautico 1 e 2 l.r. L. 500.000 b) Tecnico aeronautico 3, 4 e 5 l.r. L. 350.000
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-33

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