Capo V
Art. 31
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
In vigore dal 9 ago 1992
- AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
1.- Ferme restando fino al 30.06.1992 le precedenti misure, dall'1.7.1992 tutti i lavoratori hanno diritto, per ciascun biennio di servizio prestato, ad aumenti retributivi, corrispondenti ai seguenti valori, fino al raggiungimento del tetto del 70% del minimo contrattuale e dell'indennità di adeguamento della retribuzione al costo della vita:
1 livello retributivo L. 70.000
2 livello retributivo L. 64.000
3 livello retributivo L. 56.000
4 livello retributivo L. 52.000
5 livello retributivo L. 48.000
6 livello retributivo L. 44.000
7 livello retributivo L. 38.000
8 livello retributivo L. 28.000
2.- Il ricalcolo degli importi individuati riferiti alla anzianità aziendale maturata a partire dall'1.1.1982 è effettuato in riferimento al livello retributivo di appartenenza al 30 giugno 1992 per tutti i lavoratori in servizio a tale data.
3.- In caso di successivo avanzamento di livello il lavoratore manterrà l'importo degli aumenti già maturati; avrà quindi diritto ad ulteriori aumenti periodici nella misura stabilita per il nuovo livello fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto per lo stesso, ivi compreso l'importo maturato nei livelli precedenti. La frazione di biennio in corso al momento dell'avanzamento è considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
4.- È confermato lo scatto anomalo di L. 200.000 mensili in misura unica eguale per tutti che confluisce nel monte individuale degli scatti di anzianità per tutto il personale in servizio; lo stesso sarà attribuito anche al personale neo assunto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-31