Capo V
Art. 28
MINIMI CONTRATTUALI E SUPERMINIMI PROFESSIONALI
In vigore dal 9 ago 1992
- MINIMI CONTRATTUALI
E SUPERMINIMI PROFESSIONALI
1.- I minimi mensili contrattuali per tutto il personale dipendente disciplinato dal presente testo sono fissati - nelle misure indicate dalla tabella allegata- in rapporto ad una scala unica retributiva suddivisa in otto livelli articolati per parametri da 100 a 300, dall'8 al 1 e comprensiva di un livello retributivo differenziato
con parametro fissato a 320.
2.- Il superminimo professionale mensile è fissato per fasce di professionalità previamente individuate; ferme restando fino al 30.6.91 le precedenti misure, a decorrere dall'1.7.1991 esso è corrisposto nei nuovi importi di cui alla tabella allegata.
3.- Dall'1.1.92 le fasce di superminimo predette saranno ciascuna articolate in cinque classi quinquennali di anzianità, ognuna fissata all'otto per cento del suo valore base; le classi saranno attribuite individualmente in funzione della anzianità di servizio maturata dai singoli dipendenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-28