Capo V

Art. 27

DEFINIZIONE ED ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

In vigore dal 9 ago 1992
- DEFINIZIONE ED ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE 1.- Le retribuzioni di tutto il personale disciplinato dal presente regolamento sono determinate per livello retributivo, con riferimento alle aree, settori e figure professionali dei diversi profili di attivita, esclusivamente dalle disposizioni in esso contenute. Costituiscono elementi della retribuzione a fini di computo: a) minimo contrattuale: è costituito dagli importi, riferiti a ciascun livello retributivo, riportati nella tabella allegata e regolati dalle norme relative; b) minimi retributivi di riferimento: sono costituiti, ai previsti effetti contrattuali, dagli importi del minimo contrattuale, dagli importi delle indennità di adeguamento della retribuzione al costo della vita in vigore nel mese di dicembre dell'anno precedente e dagli importi del superminimo professionale spettante, comprese le classi di anzianità dello stesso; c) retribuzione base: è costituita dal predetto minimo contrattuale tabellare, dall'importo della indennità di adeguamento al costo della vita, dagli aumenti periodici di anzianità, ivi incluso lo scatto anomalo, dal superminimo professionale comprensivo delle classi di anzianità e dalle indennità professionali; d) retribuzione di fatto: è costituita dalla retribuzione base più le indennità professionali e di funzione e qualsiasi altro elemento retributivo a carattere continuativo che venga corrisposto mensilmente o a periodi più brevi o di cui il lavoratore benefici con cadenze superiori al mese.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-27

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