Capo IV

Art. 26

NORME GENERALI E PROCEDURE DI COLLOCAZIONE DEL PERSONALE NELLE AREE E SETTORI PROFESSIONALI E DI ATTRIBUZIONE DEI PROFILI DELLE DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

In vigore dal 9 ago 1992
- NORME GENERALI E PROCEDURE DI COLLOCAZIONE DEL PERSONALE NELLE AREE E SETTORI PROFESSIONALI E DI ATTRIBUZIONE DEI PROFILI DELLE DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI 1.- Coerentemente con lo sviluppo delle attività aziendali e con le esigenze di definire e meglio qualificare sentieri professionali adeguati alla complessità e diversità delle attività lavorative richieste dalla natura dei servizi gestiti, in relazione alla suddivisione prevista nel nuovo ordinamento professionale del personale in aree e settori nei quali collocare le figure professionali sulla base delle declaratorie previste per i relativi profili, sono definite le seguenti modalità e procedure: a) la distribuzione delle dotazioni organiche tra le diverse aree e settori deve essere strettamente correlata alle esigenze del servizio ed in particolare alle necessità di resa dei servizi di competenza istituzionale all'utenza; b) la dotazione organica è complessiva per ciascuna area e, all'interno di questa, per ogni distinto settore. Ai fini delle assunzioni di personale, possono essere utilizzati sul livello iniziale previsto per ciascun settore e/o figura professionale i posti che risultano scoperti complessivamente per lo stesso settore e/o figura; c) per i settori e/o figure professionali i cui profili risultano caratterizzati da livelli di competenza tecnico-operativa elevati, condizionati dal possesso di particolari requisiti psico-fisico- attitudinali e/o dal possesso di specifici titoli di studio e/o abilitazioni professionali non è ammessa mobilità interna da altri profili e l'accesso ai rispettivi livelli è previsto unicamente attraverso concorso pubblico nazionale secondo le previsioni regolamentari in vigore; d) per tutti i settori e figure professionali nell'ambito della dotazione organica, la attribuzione del livello retributivo è effettuata sulla base di una verifica trimestrale del possesso dei requisiti; il relativo conferimento è effettuato con decorrenza giuridica ed economica dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale sono venuti a scadenza i periodi minimi di permanenza fissati per ciascun livello retributivo dalle declaratorie allegate al presente testo. 2.- Le eventuali sanzioni disciplinari irrogate con provvedimento definitivo nel triennio immediatamente precedente la data della decorrenza del passaggio, determinano la postdatazione del livello retributivo superiore secondo le previsioni del Regolamento del Personale. I periodi minimi di permanenza previsti per ciascun livello retributivo vengono computati in termini di effettivo servizio reso nello stesso. 3.- La corrispondenza dei diversi profili delle aree e settori con i livelli retributivi è riportata nell'apposito allegato al presente testo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-26

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