Capo IV

Art. 25

VERIFICA DELLE MANSIONI E MOBILITÀ PROFESSIONALE ORIZZONTALE

In vigore dal 9 ago 1992
- VERIFICA DELLE MANSIONI E MOBILITÀ PROFESSIONALE ORIZZONTALE 1.- Le parti, constatati anche i significativi mutamenti intervenuti nelle strutture organizzative e nei metodi e procedure di lavoro, e con riferimento anche alla introduzione di nuove tecnologie che interessano e fanno evolvere i contenuti delle attività lavorative, concordano sull'esigenza di procedere urgentemente - attraverso apposita commissione paritetica - ad una verifica delle mansioni ed al riesame della situazione attualmente esistente in tema di impiego e classificazione del personale, da definire entro il primo trimestre 1992 allo scopo di adottare le conseguenti misure di mobiità orizzontale salvaguardando le posizioni economiche e normative acquisite. 2.- Nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive dell'Azienda ed al fine di valorizzare le capacità professionali espresse, le modalità per la mobilità professionale orizzontale del personale saranno basate sui seguenti criteri in ordine di priorità: a) deliberati della Commissione verifica mansioni; b) su richiesta aziendale: titoli e requisiti professionali (eventualmente requisiti fisio-psichici ove richiesti dalla natura delle attività), nonché mansioni svolte e periodi di tempo associati; c) volontariato da parte dei singoli lavoratori, espresso in domanda scritta da far pervenire alla Direzione secondo i tempi successivamente dalla stessa definiti. 3.- I passaggi di settore ed eccezionalmente di area professionale, saranno attivati da parte dell'Azienda attraverso accertamento professionale nei tempi tecnici strettamente occorrenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-25

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