Capo III

Art. 21

ASSENZE DAL SERVIZIO

In vigore dal 9 ago 1992
- ASSENZE DAL SERVIZIO 1.- Tutte le assenze devono essere giustificate. Ogni assenza non giustificata o non autorizzata dall'Azienda rappresenta presupposto per l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste e comunque comporta la perdita della retribuzione di fatto. Le giustificazioni debbono essere presentate entro il mattino del giorno lavorativo successivo a quello di assenza, salvo il caso di comprovato impedimento come tale valutato dall'Azienda. 2.- Durante i periodi di assenza dal servizio a seguito di infortunio sul lavoro, spetta lo stesso trattamento economico previsto per il caso di malattia contratta in servizio per causa di servizio. Nei casi in cui sia prevista iscrizione all'INAIL o ad altre forme di assicurazione il cui contributo, premio od onere sia a carico dell'Azienda, quest'ultima ha diritto di rivalsa sulle somme percepite dal lavoratore dagli istituti assicuratori a titolo di indennità temporanea per il periodo di assenza. Nel caso che l'assenza per malattia sia dovuta ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio riconosciuta ai sensi delle disposizioni di legge in vigore, il lavoratore conserva il diritto alle ferie non maturate in tale periodo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-21

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