Capo III
Art. 16
LAVORO A TURNO ED ORARIO DI IMPIEGO IN POSIZIONE OPERATIVA
In vigore dal 9 ago 1992
- LAVORO A TURNO
ED ORARIO DI IMPIEGO IN POSIZIONE OPERATIVA
1.- Tenuto conto della necessità della resa dei servizi alla utenza, le configurazioni operative saranno modulate dall'Azienda, di norma, per periodi semestrali in corrispondenza della variabilità stagionale dei flussi di traffico.
2.- Per le esigenze di funzionalità delle sedi territoriali, riconducibili alla copertura dell'orario di servizio previsto per ciascuna di esse e/o per necessità di resa dei servizi, potranno essere stabiliti, nelle 24 ore, da 2 a 3 turni di lavoro caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti in prestabilite articolazioni di orario. I lavoratori dovranno prestare la loro opera nel turno per ciascuno di essi stabilito dalla direzione; essi dovranno essere avvicendati nei turni per una equa distribuzione del lavoro sia diurno e notturno.
3.- I lavori di turno presi in considerazione ai fini della disciplina prevista nel presente articolo sono, di massima, i seguenti:
a) turni con i quali viene assicurato un servizio continuo sulle 24 ore e tutti i giorni della settimana (turni su posizioni di lavoro così dette H24);
b) turni con i quali viene assicurato un servizio su tutti i giorni della settimana, con esclusione dell'arco notturno ovvero con parziale impegno dello stesso (turni su posizioni di lavoro così dette HX ed HJ).
4.- Tenuto conto delle necessità delle configurazioni operative in rapporto alla domanda espressa dall'utenza, l'orario di normale effettivo impiego in posizione operativa di turno al netto di ogni altro tempo di lavoro, per le diverse tipologie di turno H24, HX, HJ e loro combinazioni e quale media risultante dagli schemi di impiego sul ciclo plurisettimanale di 30 gg. o proporzionale, è fissato in 730 ore nel semestre novembre/aprile ed in 840 ore nel semestre maggio/ottobre (con escursioni in più o in meno in ciascun semestre non superiori a 24 ore per gli Enti con orario di servizio HJ ed a 14 ore per gli altri Enti e compensazione nell'altro semestre), per un totale di 1570 ore nei dodici mesi. In nessun periodo saranno programmati e previsti orari che comportino più di 144 ore di normale impiego in posizione operativa per il ciclo di turno di 30 gg. o proporzionale.
5.- In relazione alla tipologia dell'orario di servizio ed alla durata dell'orario di lavoro, i turni avvicendati dovranno, di norma, salvo particolari esigenze del servizio, essere stabiliti in modo che a ciascun lavoratore, siano richieste prestazioni alternate pomeridiane, antimeridiane e notturne, ovvero pomeridiane ed antimeridiane. In relazione alle configurazioni operative, nelle sedi in cui siano previste sia posizioni H24 che HX e/o HJ, l'impiego dei turnisti potrà essere effettuato attraverso turni misti su tutte o parte delle posizioni stesse a seconda del possesso delle relative abilitazioni, ove necessarie, nello stesso ciclo di turno.
6.- Lo schema generale di turno, deve essere emanato dalla singole Direzioni a livello locale d'intesa con le RR.SS.AA. delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative e firmatarie del c.c.n.l. con un anticipo di almeno 7 gg. e dovrà tener conto delle esigenze di sostituzioni improvvise o imprevedibili sulle posizioni operative, per garantire in ogni condizione la continuità del servizio. In tali casi l'intervento richiesto per sostituzione del lavoratore assente, è effettuato per chiamata dalla posizione di reperibilità o nei periodi di non attivazione di tale istituto-per convocazione in straordinario e deve essere realizzato in modo da garantire adeguato riposo fisiologico; ove esista lavoratore turnista "disponibile in campo" la sostituzione è effettuata con questi, anche in protrazione del suo normale orario giornaliero fino al limite delle complessive otto ore.
7.- Resta ferma la possibilità di individuare e definire, in aggiunta, altri eventuali tipi di turno e la relativa disciplina al fine di realizzare l'estensione della fruibilità dei servizi, un migliore sfruttamento di impianti, di garantire necessità di guardiania, custodia, trasporto, manutenzione e centralino, per far fronte a non preordinate esigenze degli organi aziendali, alla necessità oggettiva e non rinviabile di espletare determinate attività in giorni festivi o in giorni prossimi o corrispondenti a scadenze fisse previste da norme di legge o regolamentari. Per brevi periodi ed a fronte di particolari, impreviste esigenze, potranno essere istituiti nuovi turni o modificati i turni esistenti con provvedimento della Direzione aziendale tempestivamente notificato alle RR.SS.AA. delle OO.SS.LL. maggiormente rappresentative, salvo il caso di sciopero.
8.- Il personale turnista non può abbandonare il posto di lavoro senza che sia intervenuta la sostituzione o senza specifica autorizzazione rilasciata dal responsabile.
9.- Per i CTA turnisti dei CRAV e degli Aeroporti di Roma/Fiumicino e Milano/Linate dalle ore 07.00 alle 21.00 all'interno dei turni saranno previsti periodi di relief (pause retribuite) di 20 minuti primi nel periodo novembre/aprile e di 30 minuti primi nel periodo maggio/ottobre per ogni due ore di prestazione continuata in posizione operativa diurna, con possibile graduazione a seconda dei carichi di lavoro ed in relazione alla intensità e complessità del traffico gestito ma in ogni caso con esclusione delle ultime due ore di lavoro; nel predetto periodo diurno il relief è concesso con sostituzione. Nelle sedi predette, ove vengano previste articolazioni di turno con fasi 20/23 o 20/24, il relief è esteso sino alle ore 23.00. In tutti gli altri orari e casi e in tutti gli altri enti di controllo del traffico aereo il relief non dà luogo a sostituzione sulla specifica posizione ed è accordato unicamente attraverso riconfigurazione dei teams operativi ovvero accorpamento delle posizioni di lavoro e dei settori in relazione all'andamento del traffico previsto.
10.- Il lavoratore assente per malattia o infortunio sul lavoro dal proprio turno di lavoro pubblicato, è tenuto al rientro in servizio il primo giorno lavorativo previsto dal turno stesso (come fase antimeridiana, pomeridiana o notturna) immediatamente successivo alla scadenza del periodo certificato come termine dello stato patologico che ha impedito la prestazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-16