Capo III
Art. 18
FERIE
In vigore dal 9 ago 1992
- FERIE
1.- Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di congedo retribuito come appresso specificato:
a) 23 giorni lavorativi fino a 5 anni compiuti di servizio;
b) 1 ulteriore giorno lavorativo per ogni anno di servizio oltre i 5 anni e fino ad un massimo di 32 giorni lavorativi.
2.- Le festività di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell' cadenti nel periodo di ferie, non sono computate a tale titolo e danno luogo ad altrettante giornate di permesso retribuito.
3.- I giorni di ferie spettanti saranno fruiti in settimane di calendario pari ciascuna a 5 giorni lavorativi qualunque sia il periodo di godimento ed in ragione di singola giornata per la eccedenza di competenza rispetto a tale modalità di fruizione; di norma per i turnisti i periodi accordati debbono rappresentare multipli del turno previsto nel periodo di fruizione. Almeno tre settimane calendariali continuative saranno garantite nel periodo dal 5 giugno al 23 settembre; a tale scopo l'Azienda assegnerà i predetti minimi a tutto il personale nell'arco del periodo indicato, fissandone il godimento a rotazione per cinque cicli su base annua e cadenza pluriennale. La programmazione di tale periodi dovrà essere effettuata entro il 30 aprile di ogni anno, mediante affissione all'albo degli schemi previsti per l'invio in ferie del personale.
Le ferie residue, fino a concorrenza delle singole spettanze individuali, saranno fruite:
a) per singole settimane o per multipli di turno e fino ad un massimo di 21 giorni di calendario a richiesta del lavoratore accolta dall'Azienda a condizione che non vi sia concomitanza per più del 20% (venti per cento) del personale in forza in ciascuna sede territoriale di servizio;
b) in ragione di singole giornate lavorative non cumulabili tra loro, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le necessità di servizio.
4.- Nel caso di provate esigenze di servizio le ferie possono essere fatte godere fino al 31 maggio dell'anno successivo a quello di maturazione.
5.- La retribuzione da corrispondere durante il periodo di ferie è costituita dagli elementi retributivi a carattere mensile, purchè non vincolati alla effettiva presenza in servizio e comunque compresa l'indennità di adeguamento al costo della vita.
6.- Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'Azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute in conseguenza del rientro in sede e per l'eventuale ritorno nella località ove godeva le ferie stesse; in tali casi, per il periodo di effettiva prestazione di lavoro sarà attribuito il compenso orario previsto per lo straordinario.
7.- Fatto salvo quanto sopra previsto circa le modalità temporali di godimento, non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie. La risoluzione del rapporto non pregiudica il diritto alle ferie maturate; se intervenute in corso d'anno il dipendente ne usufruirà in proporzione dei mesi di servizio prestato, considerandosi la frazione di mese superiore a 15 giorni a tale effetto, come mese intero. La malattia superiore a 5 giorni interrompe il decorso delle ferie sempre che il lavoratore ne dia tempestivamente comunicazione e documentazione all'Azienda per gli opportuni controlli.
8.- L'Azienda nel disporre i periodi di ferie, farà in modo di far coincidere i periodi assegnati con quelli richiesti dai lavoratori nei limiti delle compatibilità con le esigenze di servizio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-18