Capo III
Art. 19
INIZIO E FINE LAVORO
In vigore dal 9 ago 1992
- INIZIO E FINE LAVORO
1.- All'ora prevista per l'inizio del lavoro il lavoratore dovrà trovarsi al proprio posto. Sarà considerato ritardatario chi, all'ora fissata, non risulti presente sull'impianto o luogo di lavoro. Salvo il caso di flessibilità di orario con conseguente recupero, il lavoratore che in casi eccezionali si presenti successivamente sarà considerato presente ai fini del computo delle ore, a partire dall'inizio qualora il ritardo non superi i 15 minuti.
Sono in ogni caso soggetti a trattenuta sulla retribuzione per una somma pari alla retribuzione spettante per il numero di ore di ritardo, i ritardi che eccedono complessivamente nel mese o nel ciclo di turno corrispondente le due ore; in tali casi la riduzione della retribuzione è effettuata per l'intero periodo totalizzato come ritardo, senza computo di alcuna franchigia.
2.- Nessun lavoratore potrà cessare il lavoro e abbandonare la sede di lavoro prima del termine previsto dal regime di orario, salvo sempre il caso di flessibilità. Durante il lavoro nessun lavoratore potrà allontanarsi dal posto senza giustificato motivo; nessuno potrà lasciare l'impianto o la sede se non debitamente autorizzato.
3.- Salvo speciale autorizzazione o urgenti motivi di servizio non è consentito entrare o intrattenersi nell'impianto o sede fuori del proprio orario di lavoro; tale disposizione è applicabile - limitatamente ai locali operativi - anche ai componenti il direttivo delle RR.SS.AA. ed ai rappresentanti sindacali componenti degli organismi statutari a carattere nazionale previamente accreditati dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-19