Capo III

Art. 20

PERMESSI E CONGEDI PER MATRIMONIO

In vigore dal 9 ago 1992
- PERMESSI E CONGEDI PER MATRIMONIO 1.- L'Azienda concederà, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative, permessi orari giornalieri non retribuiti, ai lavoratori che ne facessero richiesta per giustificate necessità personali e/o per le esigenze connesse alla assistenza dei familiari conviventi di primo grado portatori di handicaps o di malattie sociali che necessitano di terapie, riabilitazione, visite mediche. A richiesta del lavoratore, tali permessi possono essere computati come ferie, ovvero recuperati nell'arco del mese o del ciclo di turno, su valutazione del responsabile della unità produttiva. Per i permessi orari, ai fini della commutazione in giornate di ferie fruite, verrà assunto il criterio di una giornata lavorativa pari a 7 ore; ove il montante orario dei permessi fruiti al 31 dicembre di ciascun anno risulti inferiore o dia resti minori del limite delle sette ore, le Direzioni procederanno comunque ad integrale recupero in un'unica o più soluzioni. Normalmente il permesso deve essere richiesto almeno il giorno precedente e comunque in tempo utile per la programmazione delle sostituzioni ove necessarie. I permessi orari non potranno essere superiori a 4 ore e quelli giornalieri ad uno ogni 30 gg. 2.- Permessi giornalieri retribuiti verranno concessi ai lavoratori in occasione di eventi di carattere familiare e personale di particolare importanza; per gli stessi è fatto comunque obbligo di documentazione dell'evento non oltre 15 giorni dalla scadenza del periodo di permesso, salvo casi di forza maggiore o giustificato impedimento come tali attestati e valutati dall'Azienda. 3.- La durata dei permessi retribuiti di cui al comma 2, è fissata come di seguito: a) per lutto di famiglia (decesso di ascendenti e discendenti diretti, collaterali e parenti fino al 2 grado): tre giorni; b) per nascita di figli, adozioni o affiliazioni: due giorni; c) per particolari stati patologici, debitamente attestati da strutture pubbliche, che necessitano di visite mediche specialistiche, controlli strumentali e di laboratorio, dialisi, interventi di medicina preventiva o riabilitativa: tre giorni nell'anno. d) per testimonianza in processi verbali civili e penali il giorno o i giorni necessari per rendere la testimonianza, in ogni caso debitamente attestati dagli uffici competenti; e) per i donatori di sangue: due giorni. 4.- La retribuzione prevista per tali permessi comprende tutte le competenze fisse e continuative spettanti, con esclusione delle eventuali indennità di turno, maggiorazioni per lavoro festivo e straordinario, premi. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso, comportano di per sè trattenuta sulla retribuzione per una somma pari alle intere competenze spettanti al lavoratore per il periodo non lavorato ovvero, in alternativa, la trasformazione dello stesso in un numero di giorni lavorativi di ferie godute corrispondente a quelli compresi nel periodo non lavorato. I permessi sono richiesti dal lavoratore con specifica domanda scritta e concessi su valutazione del responsabile della unità territoriale e/o funzionale di servizio. 5.- In occasione di matrimonio il lavoratore ha diritto ad un congedo di 15 giorni consecutivi di calendario non computabili come ferie, senza decurtazione della retribuzione base; la relativa certificazione deve essere presentata all'Azienda non oltre 15 giorni dalla scadenza del periodo di congedo, salvo casi di forza maggiore o giustificato impedimento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-20

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