Capo III

Art. 17

RIPOSI SETTIMANALI E GIORNI FESTIVI

In vigore dal 9 ago 1992
- RIPOSI SETTIMANALI E GIORNI FESTIVI 1.- Il numero dei riposi settimanali spettanti a norma di legge a ciascun lavoratore, indipendentemente dalla forma di prestazione dell'orario di lavoro, è fissato in 52 all'anno, meno le domeniche o i giorni sostitutivi delle stesse ricorrenti durante i periodi di assenza dal servizio per qualunque causa. Il riposo settimanale coin- cide, di regola, con la giornata domenicale o con il giorno sostitutivo della stessa per i turnisti; non è rinunciabile e può essere monetizzato solo in casi del tutto eccezionali relativi ad improrogabili esigenze di servizio. 2.- Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche oppure i giorni destinati al riposo compensativo del riposo settimanale a norma di legge; questi ultimi vanno indicati nel prospetto periodico di turno assumendo come criterio quello del più vicino giorno antecedente o seguente la domenica; b) le seguenti festività: 25 aprile (Anniversario della liberazione) 1 maggio (Festa del Lavoro) 1 gennaio (Capodanno) 6 gennaio (Epifania) Domenica di Pasqua Lunedì di Pasqua 29 giugno (SS. Pietro e Paolo) limitatamente al personale in servizio presso sedi ubicate nel comune di Roma 15 agosto (Assunzione) 1 novembre (Ognissanti) 8 dicembre (Immacolata Concezione) 25 dicembre (S. Natale) 26 dicembre (S. Stefano) c) il giorno del 10 dicembre, data riconosciuta come festività in tutto il settore dell'Aviazione Civile. 3.- Per il trattamento dovuto nelle festività di cui ai punti b) e c) valgono le norme seguenti: a) quando non vi sia prestazione lavorativa il trattamento è compreso nella normale retribuzione mensile; b) in caso di prestazione lavorativa le ore di lavoro compiute nei giorni festivi, anche se infrasettimanali, sono compensate, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo (55% della paga oraria); c) in caso di festività coincidente con la domenica o con il giorno di riposo compensativo del riposo settimanale sarà corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un trattamento economico pari al 1/26 del minimo retributivo e della indennità di adeguamento al costo della vita mensili. 4.- Analogamente sarà retribuita la festività coincidente con altra festività. Qualora due festività, oltre che tra loro, coincidano anche con la domenica, verranno aggiunti alla retribuzione mensile 2/26 della predetta retribuzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-17

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