Capo III
Art. 14
ORARIO DI LAVORO ED ORARIO DI SERVIZIO
In vigore dal 9 ago 1992
- ORARIO DI LAVORO ED ORARIO DI SERVIZIO
1.- La programmazione degli orari di servizio e le loro conseguenti modalità di articolazione, sono finalizzate ad una ottimale organizzazione del lavoro per il perseguimento dei fini istituzionali e con l'obiettivo della più efficiente erogazione dei servizi.
L'orario di servizio si identifica, quindi, nel periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture in relazione alla domanda di servizi secondo le prevalenti tipologie H24, HX ed HJ in uso nel mondo aeronautico. La programmazione degli orari di servizio effettuata dall'Azienda, ha cadenza annuale e può essere diversificata in presenza di particolari esigenze delle sedi a livello territoriale, per singoli servizi di istituto o periodi dell'anno. Essa deve porsi l'obiettivo di assicurare la fruibilità dei servizi da parte dell'utenza, per una durata ed una collocazione ottimali in rapporto ai flussi di domanda.
2.- L'orario di lavoro si identifica con la durata delle prestazioni lavorative cui ciascun dipendente è tenuto nell'ambito dell'orario di servizio della sede in cui presta la propria attività. La durata dell'orario di lavoro ordinario è fissata in 36 ore settimanali per il personale normalista e cioè non turnista di tutte le qualifiche e profili professionali, ripartite in cinque giornate, dal lunedì al venerdì. L'orario giornaliero predetto è frazionato in due periodi di lavoro separati fra loro da una pausa non inferiore a 30 e non superiore a 45 minuti primi, non computata all'interno dell'orario stesso e non retribuita. Salvo casi specifici, riferiti alla particolare situazione logistica delle sedi di servizio, tale orario è articolato su una prestazione giornaliera di 7 ore e 15 minuti primi dalle ore 08,30 alle ore 16,15 dal lunedì al giovedì e di 7 ore dalle ore 08,30 alle ore 15,30 il venerdì. Per i lavoratori turnisti e cioè costantemente ed organicamente impiegati su turnazione periodica e/o avvicendata l'orario di lavoro è fissato in 35 ore settimanali su base ciclica di turno, intendendo per tale la determinazione della predetta durata dell'orario come media plurisettimanale; una quota dell'orario di lavoro è destinato ad attività non direttamente esplicate in posizione operativa, comprensiva dei tempi di sovrapposizione dei teams di lavoro, acquisizione dati, briefings di aggiornamento operativo ed addestramenti brevi per l'uso anche di nuove e diverse tecniche, tecnologie e procedure.
3.- Il rispetto dell'orario di lavoro è garantito con sistemi imparziali normali od automatici, meccanici, elettromeccanici o elettronici di rilevazione e controllo che, esclusa ogni forma di tolleranza, assicurino piena e oggettiva conformità tra i dati rilevati e l'effettiva ed integrale prestazione di lavoro per il tempo prescritto. Gli strumenti ed i mezzi di rilevazione dell'orario devono consentire in ogni caso, anche quando coesistono diversi sistemi di articolazione dell'orario stesso, la tempestiva conoscenza dei dati giornalieri circa la presenza in servizio del personale.
4.- Per i lavoratori normalisti e cioè non impiegati in turnazione periodica e/o avvicendata, l'orario di lavoro può essere, tenuto conto della situazione delle varie sedi, di tipo flessibile nel limite massimo di 45 minuti primi giornalieri prima e dopo l'orario stabilito per l'inizio della attività. Il relativo recupero deve essere quindi effettuato entro la stessa giornata in anticipazione o protrazione del termine delle attività lavorative; tale flessibilità esclude qualsiasi misura o forma di tolleranza.
5.- Il lavoratore è tenuto, in relazione alle specifiche funzioni ed ai compiti e mansioni assegnate ed ove richiesto per esigenza di servizio, a prestare la propria opera anche oltre l'orario normale di lavoro, nei limiti di lavoro straordinario previsti, nonché ad effettuare lavoro in turnazione periodica e/o avvicendata.
6.- Per il personale normalista, ferma restando la prestazione settimanale di 36 ore computata su un ciclo di maggiore ampiezza, in coincidenza con periodi di particolare intensità del servizio, per migliore garanzia di funzionamento delle attività anche in relazione a periodiche o particolari scadenze di adempimenti, nonché per la effettuazione in determinati giorni della settimana di particolari servizi legati ad attività pomeridiane o serali, l'organizzazione del lavoro può essere prevista - ordinariamente o per periodi non inferiori a 28 giorni - su turni. Le relative modalità devono essere definite d'intesa con le OO.SS.LL. maggiormente rappresentative e sottoscrittrici del presente testo entro il periodo massimo di 30 gg. dalla richiesta aziendale.
7.- Per il personale navigante (Piloti ed Operatori radiomisure) facente parte organica degli equipaggi di volo, l'orario normale di lavoro o tempo di servizio è di 35 ore settimanale medie ed è articolato giornalmente in modo flessibile su periodi di 30 gg. o diverso ciclo plurisettimanale in rapporto alle specifiche esigenze di servizio con compensazione e con il limite di 144 ore per ciclo di 30 gg. o proporzionale. I limiti della flessibilità giornaliera in termini di articolazione sono fissati da un minimo di 5 ore e 30' ad un massimo di 11 ore e 30'; la relativa valutazione è effettuata giornalmente dal Dirigente dell'area nella sede di armamento; fuori sede dal Comandante dell'aeromobile; la verifica è effettuata a consuntivo giornaliero.
8.- Sono considerati come tempo di servizio:
a) il tempo durante il quale il personale è impegnato in voli prova, controlli ed attività di qualsiasi genere assegnati dall'Azienda, ivi inclusi compiti e funzioni di ispezioni pre-volo, post-volo, transito ed ispezioni giornaliere;
b) il tempo che intercorre tra il momento della presentazione in aeroporto (di norma 30 minuti primi antecedenti il primo decollo e successivi all'ultimo atterraggio);
c) le soste a terra fuori sede di durata inferiore alle 4 ore (al netto del servizio prima e dopo) ovvero le soste a terra superiori alle 4 ore (sempre al netto del servizio prima e dopo) qualora non vi siano possibilità di riposo (sistemazione per alloggio);
d) il tempo di volo (o servizio di volo) e cioè il periodo che va dall'inizio del rullaggio per decollo al termine del rullaggio per atterraggio; nel caso in cui il volo non venga effettuato il Comandante registra i tempi dell'equipaggio.
9.- I turni di impiego coprono 7 gg. alla settimana, a schieramento standard, e/o a schieramento ridotto e sono articolati su 4 giorni di impiego e tre liberi e di riposo.
10.- Il tempo di servizio di volo non può eccedere i seguenti limiti:
a) nelle 24 ore: 4 ore in programmazione e 6 in effettuazione;
b) nei 7 gg. consecutivi di calendario: 30 ore senza scorrimento;
c) nei 30 gg. consecutivi di calendario: 90 ore senza scorrimento.
11.- In caso di godimento di ferie o assenza per malattia superiori a 3 gg. di calendario, il limite predetto di 90 ore viene ridotto in misura proporzionale alla durata delle ferie godute o della malattia; su base annua non potranno comunque essere individualmente superate le 800 ore di tempo di volo. Per esigenze di servizio i giorni di riposo programmati nel turno possono essere modificati. Dopo 6 giorni di impiego continuativo in attività di lavoro e/o di volo compete in ogni caso un giorno di riposo fisiologico in aggiunta al riposo domenicale o sostitutivo dello stesso. Il periodo di giorni di riposo è normalmente effettuato nella località sede di lavoro; qualora per esigenze di servizio il riposo non sia stato goduto in tale sede, sarà concesso un ulteriore giorno di riposo da trascorrere in sede anche mediante recupero nei mesi successivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-14