Capo III

Art. 15

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO

In vigore dal 9 ago 1992
- LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO 1.- È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la durata massima dell'orario normale di lavoro stabilito dal precedente articolo (per i turnisti dell'orario normale di effettivo impiego in posizione operativa di cui al successivo ). Il ricorso ad esso deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive, indifferibili, non previste, non strutturali e tali da non richiedere correlativi dimensionamenti di organico. Le parti assumono reciproco impegno per limitare al massimo il ricorso a tale tipo di istituto. Il lavoro straordinario dovrà essere effettuato -a richiesta dell'Azienda- nell'ambito di un monte ore complessivo aziendale pari a 72 ore per dipendente in servizio all'1.1. di ciascun anno ed entro il limite individuale massimo di 168 ore annuali; non potranno essere richieste comunque in regime di straordinario prestazioni eccedenti le 14 ore mensili per il personale operativo turnista e le 18 ore per il rimanente personale. Eccettuate le prestazioni rese per chiamata in reperibilità, retribuite a tale titolo, il lavoro straordinario deve rispondere ad effettive e motivate esigenze di servizio e deve essere preventivamente sempre autorizzato dalla Direzione, salvo casi particolari per i quali si procederà a successiva e motivata ratifica delle esigenze esclusivamente di servizio che ne hanno imposto l'effettuazione. L'Azienda provvederà a fornire semestralmente, alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori, tutti i dati utili previsionali e specifici ed i prospetti riepilogativi delle prestazioni di lavoro straordinarie, aggregate per sede di lavoro e distinte tra normalisti e turnisti, escluso qualsiasi riferimento di tipo individuale. Essa provvederà altresì a monitorare l'andamento del ricorso al lavoro straordinario, evidenziando separatamente eventuali casi di significativo scostamento rispetto alle previsioni. Il lavoratore può esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario richiesto dall'Azienda solo quando sussistano valide e comprovate ragioni individuali di impedimento. 2.- È considerato lavoro festivo quello compiuto nei giorni indicati come tali dall'. Il lavoro festivo è compensato con la retribuzione oraria base maggiorata del 55% (cinquantacinque per cento). 3.- Il lavoro straordinario diurno, notturno e festivo, è compensato con la retribuzione oraria maggiorata delle seguenti percentuali: a) straordinario diurno feriale: 30% b) straordinario giorni feriali non lavorativi: 45% c) straordinario festivo: 55% d) straordinario notturno feriale: 55% e) straordinario notturno feriale non lavorativo: 60% f) straordinario notturno festivo: 70% 4.- È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del mattino successivo. Per i turnisti esso è compensato attraverso la particolare indennità oraria di turno, analogamente al lavoro domenicale. Il lavoro notturno per i normalisti (non turnisti) -ove non dia luogo a compenso per lavoro straordinario- è compensato con la sola maggiorazione della retribuzione oraria del 45%. 5.- Una quota annuale del monte ore di straordinario precedentemente previsto, pari a sei ore per dipendente, può essere destinata ad un Fondo per il miglioramento dell'efficienza/efficacia degli uffici, per la erogazione di compensi al personale operativo, tecnico, amministrativo ed ausiliario normalista e non addetto direttamente alla resa dei servizi all'utenza. 6.- I criteri e le modalità di distribuzione dell'eventuale compenso saranno stabiliti d'intesa tra l'Azienda e le OO.SS.NN.LL. firmatarie del presente testo in base: a) alla necessità di remunerare più gravose articolazioni dell'orario di lavoro, connesse in particolare al potenziamento ed allargamento della funzionalità degli uffici e delle strutture, con forme di organizzazione del lavoro e degli orari diverse da quelle normalmente adottate per le attività di ufficio; b) alla remunerazione di compiti, in altro modo già non retribuiti, che comportino specifiche ulteriori responsabilità, oneri e disagi particolarmente rilevanti rispetto a quelli normalmente attribuiti. 7.- Tali criteri e modalità dovranno, in ogni caso, essere predeterminati e controllati in funzione di una applicazione certa ed oggettiva ancorata al perseguimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia che rappresentano il presupposto delle erogazioni. L'eventuale utilizzo del fondo non determina incremento del monte ore di straordinario fissato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo