Capo IV

Art. 23

STRUMENTI DI INTERVENTO

In vigore dal 9 ago 1992
- STRUMENTI DI INTERVENTO 1.- In conformità al comune ribadito impegno a realizzare nel triennio ulteriori reali incrementi di produttività e un superamento delle residue limitazioni del sistema attraverso l'articolazione programmata nel tempo e consensualmente definita dagli orari di servizio e delle configurazioni, le parti si danno atto della necessità che -nel rispetto dei reciproci ruoli, responsabilità ed autonomia- siano posti in essere comportamenti atti a consentire la attuazione delle seguenti misure: a) Ristrutturazione degli spazi aerei e delle unità di resa dei servizi; b) Riequilibrio delle aree geografiche di competenza degli Enti a maggiore complessità tecnologica e carico di lavoro; c) Implementazione, trasformazione e rinnovamento dei sistemi, delle tecnologie e delle procedure; d) Periodica valutazione dei risultati raggiunti rispetto alle esigenze dell'utenza ai programmi deliberati ed agli standards medi europei; e) Mobilità del personale geografica e professionale; f) Standardizzazione delle configurazioni operative in funzione delle tipologie dei servizi e dell'andamento dei flussi di attività. 2.- Coerentemente con gli accordi sottoscritti per la parte economica, le parti riconoscono che la corretta applicazione degli orari di lavoro e di impiego in posizione operativa, la mobilità geografica e professionale dei lavoratori ed i necessari avvicendamenti sulle diverse posizioni di lavoro nell'ambito dello stesso Ente aeroportuale o sede aziendale, costituiscono esigenza fondamentale per la funzionalità dei processi produttivi. Resta inteso, a tal fine, che deve essere perseguita attraverso le opportune misure entro la vigenza contrattuale e per l'intera organizzazione aziendale sul piano nazionale, una sempre più corretta, sicura, economica e tempestiva corrispondenza tra concentrazione della domanda di traffico e concentrazione delle prestazioni di lavoro operative ottenuta anche attraverso riduzione delle posizioni nelle ore notturne ed eventuale espansione delle stesse in quelle diurne. Nel rispetto delle quantità di personale previste in modo da essere commisurate al fabbisogno di servizio programmato in risposta alla domanda per l'intero territorio nazionale e per ogni singolo Ente o sede aziendale, le parti convengono infine sull'obiettivo di una semplificazione organizzativa, dei moduli e delle procedure di lavoro specificamente rivolta ad assicurare trasparenza in campo amministrativo, efficienza ed efficacia tecnico-logistica ed operativa, completezza e chiarezza delle informazioni fornite a tutti i livelli interni ed esterni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-23

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