Capo V

Art. 32

TREDICESIMA MENSILITÀ

In vigore dal 9 ago 1992
- TREDICESIMA MENSILITÀ 1.- I lavoratori hanno diritto, con corresponsione di regola il 20 dicembre di ciascun anno, ad una tredicesima mensilità costituita dal minimo contrattuale in godimento, dagli importi del superminimo professionale comprensivo delle classi di anzianità a tale data vigenti, dagli aumenti periodici di anzianità ivi incluso lo scatto anomalo e dall'indennità di adeguamento al costo della vita nella misura vigente al momento della erogazione. 2.- Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di impiego durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità maturata. La frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni sarà computata come mese intero; la frazione inferiore viene trascurata. Qualora nel corso dell'anno siano intervenuti periodi di servizio durante i quali le predette voci retributive siano state corrisposte in misura ridotta per più di 15 giorni, i dodicesimi corrispondenti ai suddetti periodi sono assoggettati alla stessa riduzione percentuale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-32

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