Capo V

Art. 40

TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO

In vigore dal 9 ago 1992
- TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO 1.- Al dipendente trasferito, quando il trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o domicilio, compete la conservazione del trattamento precedentemente goduto, escluse quelle eventuali indennità e competenze inerenti alle condizioni locali e alle particolari prestazioni presso l'unità produttiva di provenienza che non ricorrono nella nuova destinazione. Presso quest'ultima acquisirà, invece, quelle in atto inerenti alle sue specifiche prestazioni o in vigore per la generalità dei lavoratori dal giorno di inizio della prestazione effettiva di lavoro. 2.- Al dipendente trasferito per esigenze di servizio deve essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate durante il viaggio per trasporto, vitto ed eventuale alloggio per sè e per le persone di famiglia conviventi ed a carico, nonché il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobilio, bagaglio, assicurazione rischio, ecc.) sulla base delle modalità stabilite dall'Azienda; è inoltre dovuta una indennità di trasferimento commisurata a quattro mensilità della retribuzione di riferimento. Ove il lavoratore abbia trasferito nella nuova sede di servizio la famiglia, la predetta indennità è maggiorata del 30% dopo l'eventuale trasferimento familiare, purchè compiuto entro due anni dalla data di inizio del servizio nella nuova sede. In relazione alla particolarità della loro collocazione nel contesto nazionale, l'indennità di trasferimento è maggiorata della stessa percentuale del 30% ovvero fino al 50% ove competa la prima maggiorazione, per le sedi di Bolzano e delle isole minori (Pantelleria e Lampedusa) e per i trasferimenti che comportino spostamenti eccedenti il limite di 700 Km. 3.- Non sono identificate come trasferimento le variazioni di assegnazione: i mutamenti di sede territoriale di servizio disposti nell'ambito dello stesso comune o per distanze di meno di 50 Km. tra comuni limitrofi, anche appartenenti a province diverse, avverranno conseguentemente con il consenso del lavoratore interessato e non danno comunque diritto allo specifico trattamento economico di trasferimento. 4.- Per i trasferimenti a domanda è corrisposto unicamente il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari, adeguatamente ed opportunamente documentate. Nel caso in cui il trasferimento sia disposto sulla base di apposita ricerca specifica effettuata dall'Azienda per la copertura di posizioni di lavoro individuate come necessarie, e per le quali il dipendente abbia dato disponibilità, oltre al rimborso delle spese di trasporto suddette è dovuta una indennità commisurata ad una mensilità della retribuzione di riferimento. 5.- Nel caso di trasferimenti a termine, temporaneamente disposti in relazione a particolari e non definitive esigenze di servizio delle sedi di destinazione, al dipendente interessato sarà corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate durante il viaggio di andata e ritorno per trasposto, vitto ed eventuale alloggio; in luogo e sostituzione della indennità di trasferta sarà altresì corrisposto un compenso forfettario mensile di lire 900.000 (novecentomila) a titolo di rimborso delle spese di vitto ed alloggio sopportate nella sede di destinazione. A tali fini i periodi eccedenti il computo mensile saranno considerati come mese intero se pari o superiori a 15 gg. e valutati in trentesimi se inferiori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-40

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