Capo VI
Art. 42
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
In vigore dal 9 ago 1992
- IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
1.- L'Azienda provvede, nel quadro della legislazione vigente ed in un'ottica consona alle esistenti problematiche, alla adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione delle norme sull'igiene e la sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo in particolare conto le esigenze peculiari dei settori tecnici, meteorologici, di volo e di controllo del traffico aereo, nonché altri eventuali settori in cui si ravvisi incidenza di rischio. A tale scopo provvederà in particolare a tenere appositi corsi di addestramento e informazione per il personale incaricato di svolgere opera di monitoraggio nelle suddette materie, facendosi anche eventualmente promotrice delle modifiche e delle integrazioni alla attuale normativa.
2.- L'Azienda istituirà, inoltre, un periodico canale di informazione per tutti i luoghi di lavoro per aggiornare costantemente il personale in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, affidabilità degli impianti e processi di produzione dei servizi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-42