Capo VI

Art. 45

MISURE PREVENTIVE DI SICUREZZA E CONTROLLI SANITARI

In vigore dal 9 ago 1992
- MISURE PREVENTIVE DI SICUREZZA E CONTROLLI SANITARI 1.- In relazione a quanto previsto dai precedenti articoli l'Azienda, ogni qualvolta lo ritenga necessario o in base a quanto previsto dalle normative sui controlli obbligatori derivanti da disposizioni nazionali ed internazionali per le specifiche attività in quanto applicabili, farà effettuare dalle strutture pubbliche e/o dalle altre strutture da essa designate sia visite periodiche che visite preventive in relazione tanto alle esigenze di sicurezza delle attività di controllo del traffico aereo che ai rischi specifici per la salute e/o integrità psico-fisica dei dipendenti. In tal quadro, in relazione alle esigenze di tutela della integrità fisica dei lavoratori adibiti con continuità all'uso dei videoterminali schermi radar o apparecchiature elettroniche similari, l'Azienda avvierà a visite mediche oculistiche di controllo o specialistiche il personale che potrà farne richiesta, con cadenza biennale. 2.- I risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche dovranno essere custoditi dall'Azienda nell'apposita documentazione di cui al precedente , unitamente ai dati eventualmente forniti dal lavoratore relativamente alle malattie ed infortuni non professionali, periodicamente aggiornati. I dati relativi al personale femminile potranno comprendere anche quelli concernenti la maternità e salute riproduttiva, fatti registrare ed aggiornati dalla lavoratrice stessa con l'eventuale assistenza dei servizi delle USL e dei Consultori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-45

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