Capo VI
Art. 47
INIDONEITÀ PSICO-FISICA ALLE FUNZIONI E MANSIONI
In vigore dal 9 ago 1992
- INIDONEITÀ PSICO-FISICA
ALLE FUNZIONI E MANSIONI
1.- Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni e mansioni attribuitegli, secondo la procedura di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 07 aprile 1983, n. 279, l'Azienda non può procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo.
2.- A tal fine l'Azienda, individuate le mansioni proprie del dipendente in base alle declaratorie di settore, figura e profilo professionale, nonché alle disposizioni che regolano in particolare lo svolgimento della professione di appartenenza, ovvero, in mancanza, in base all'attività svolta abitualmente nell'unità operativa di assegnazione, deve accertare - per il tramite della struttura collegiale medica autorizzata e/o del Collegio Medico legale dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio - quali siano le mansioni che il dipendente, in relazione alla posizione funzionale e professionale di appartenenza, sia in grado di svolgere senza che ciò comporti cambiamento di settore, profilo o disciplina.
3.- Nel solo caso in cui non si rinvengano nell'ambito della posizione professionale di appartenenza e nell'attività di lavoro svolta mansioni alle quali il dipendente possa essere adibito pur essendo giudicato idoneo a proficuo lavoro, il dipendente stesso, a domanda, può essere collocato in posizione funzionale inferiore anche di diverso settore professionale e profilo per il quale abbia i requisiti, a condizione che il relativo posto sia vacante. Il soprannumero è consentito solo a condizione del congelamento di un posto di corrispondente posizione funzionale.
4.- Per i Controllori del Traffico Aereo, il personale navigante ed il personale la cui attività è condizionata dal mantenimento di particolari requisiti psico-fisici, nel caso di sopraggiunta infermità che abbia portato al giudizio di permanente inidoneità all'esercizio delle funzioni di impiego in turno operativo proprie della declaratoria specifica, può essere consentito l'impiego permanente in attività aderenti a quanto previsto dalla declaratoria di appartenenza, anche in altre unità organizzative (reparti o minori unità delle diverse sedi di servizio, Sede centrale e CFQP) in posizioni di lavoro ritenute compatibili con il suo stato. Il provvedimento è disposto dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, sentiti il Servizio Tecnico- operativo ed il Servizio Personale; in tali casi il lavoratore che abbia maturato almeno un decennio di attività è posto in soprannumero nel settore di appartenenza, nel limite massimo del 10% della dotazione organica complessiva del settore stesso.
5.- Il trattamento economico da attribuire per il passaggio ad altra funzione e/o mansione per inidoneità permanente comprende tutte le competenze previste per la posizione funzionale e di qualifica attribuita; dalla data della attribuzione della nuova posizione funzionale e/o di impiego il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova posizione funzionale, senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento e fatta esclusione per i compensi connessi all'impiego in turno.
6.- La procedura di cui al presente articolo potrà essere attivata dall'Azienda anche nei confronti del lavoratore riconosciuto temporaneamente non idoneo allo svolgimento delle proprie funzioni e mansioni operative per più di 30 giorni, esclusivamente per il periodo giudicato necessario dall'organo sanitario competente al recupero della piena efficienza psico-fisica.
7.- Il posto del dipendente temporaneamente inidoneo non può essere considerato disponibile a fini di copertura. Il dipendente che riacquisti l'idoneità psico-fisica temporaneamente perduta, è reintegrato nelle mansioni e funzioni precedentemente svolte nei tempi tecnici strettamente necessari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-47