Capo VII
Art. 54
LOCALI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI
In vigore dal 9 ago 1992
- LOCALI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI
1.- L'Azienda a livello nazionale presso la Sede Centrale e nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti, porrà unitariamente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale e firmatarie del presente regolamento, per l'esercizio delle loro funzioni, un locale comune tecnicamente ed opportunamente attrezzato all'interno dell'unità produttiva o nelle vicinanze di essa.
2.- Nelle unità produttive con numero di dipendenti inferiori a 200 la Direzione metterà temporaneamente a disposizione delle rappresentanze sindacali predette -a richiesta- un locale idoneo per il tempo necessario. Nel corso di più richieste per il medesimo giorno ed orario vale la priorità della domanda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-54