Capo VIII

Art. 59

PATROCINIO DEL DIPENDENTE

In vigore dal 9 ago 1992
- PATROCINIO DEL DIPENDENTE 1.- L'Azienda, nel quadro della tutela dei propri diritti ed interessi, assicura assistenza legale in sede processuale e nei limiti delle tariffe professionali ai dipendenti che si trovino implicati, per fatti ed atti connessi all'espletamento degli obblighi di servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, in procedimenti di responsabilità amministrativa, civile e penale in ogni stato e grado del giudizio, purchè non vi sia conflitto di interessi con l'Azienda e con esclusione dei casi di dolo o colpa grave. In casi particolari, come tali valutati dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, potrà provvedersi anche alla copertura parziale delle spese incontrate dal dipendente in limiti non superiori al 50% delle stesse opportunamente documentate e provate nel loro nesso di conseguenzialità con il procedimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-59

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