Capo VIII

Art. 61

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

In vigore dal 9 ago 1992
- ATTIVITÀ PROFESSIONALE 1.- Dovranno essere adottate tutte le idonee misure rivolte a super- are, per la generalità dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni, estremamente parcellizzate ed in quanto tali caratterizzate da ripetitività costante per l'intero tempo di lavoro e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale. 2.- Le attribuzioni e compiti proprii di ogni figura professionale inserita nel livello retributivo previsto per il profilo comprendono, oltre agli adempimenti specificati nella relativa declaratoria, anche parte di quelli riferibili a figure di livello retributivo corrispondente della stessa area ovvero di livello retributivo immediatamente inferiore o superiore dello stesso settore professionale, purchè siano strettamente collegati nell'ambito delle specifiche procedure e norme di organizzazione del lavoro e non siano connesse a particolari e diverse licenze, attestati, certificazioni, qualificazioni e abilitazioni professionali essenziali per lo svolgimento delle attività professionali stesse. In ogni caso gli adempimenti di carattere accessorio e/o strumentale rispetto a quelli direttamente specificati nella declaratoria del profilo, sono considerati propri della stessa. 3.- I dipendenti preposti alle singole unità organizzative sono responsabili dell'impiego del personale in conformità alle disposizioni di cui sopra.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-61

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