Capo VIII
Art. 63
TRATTAMENTO PER FUNZIONI SUPERIORI
In vigore dal 9 ago 1992
- TRATTAMENTO PER FUNZIONI SUPERIORI
1.- Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo in materia di attività professionali, in relazione alle previsioni del Regolamento del personale, per improrogabili esigenze di servizio i dipendenti possono essere chiamati a svolgere temporaneamente e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, funzioni diverse di livello retributivo superiore a quello considerato come livello di normale attestazione della propria figura professionale in relazione alle specializzazioni possedute ed alla tipologia organizzativa delle attività lavorative, purchè in possesso dei requisiti professionali prescritti dagli schemi generali e particolari della organizzazione aziendale.
2.- Le attività svolte su turno periodico o continuo caratterizzate dal ciclico avvicendarsi di operatori diversi sulle varie posizioni di lavoro individuate, nell'organizzazione aziendale, come necessarie per la resa dei servizi di istituto, non sono considerate rientranti nella ipotesi di attribuzione di funzioni superiori per la natura stessa dei servizi gestiti.
3.- La indennità per funzioni superiori è pari alla differenza tra il trattamento economico base in godimento (retribuzione base) e quello analogo previsto per le funzioni superiori esplicate. La indennità per funzioni superiori cessa con il venir meno delle cause che hanno determinato l'incarico o per revoca del medesimo.
L'indennità stessa non viene considerata ai fini dei trattamenti accessori e di qualunque altro istituto connesso alla retribuzione, nè ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-63