Capo VIII
Art. 65
ORGANICI
In vigore dal 9 ago 1992
- ORGANICI
1.- L'organico si configura, insieme al regime orario ed alla organizzazione del lavoro ed in particolare nel segmento operativo, come uno strumento di gestione fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di resa dei servizi. La dotazione organica va, quindi, commisurata alle attività relative al fabbisogno di servizio programmato su scala territoriale in risposta alla domanda, ed all'orario annuo di lavoro individualmente previsto tenendo conto delle esigenze di efficienza-efficacia.
2.- In rapporto alle specifiche ed effettive esigenze di ciascuna sede territoriale ed alla luce dei risultati scaturiti dai lavori della prevista Commissione sulla organizzazione del lavoro, saranno verificate le dotazioni e consistenze di organico e dato tempestivamente corso alle procedure di mobilità concordata e/o di assunzione per la copertura dei posti considerati vacanti, programmando le assunzioni stesse in tempo utile per consentire la copertura delle posizioni di lavoro necessarie alla resa dei servizi.
3.- Nella valutazione della consistenza degli organici stessi, in particolare per le attività operative, oltre agli effetti del turn- over sulle effettive disponibilità degli addetti, si terrà conto delle situazioni dei singoli Enti e Sedi territoriali, delle diverse figure professionali impegnate nel processo di resa diretta dei servizi, delle eventuali necessità di professionalità nuove e di professionalizzazione, dei processi di ridimensionamento, allargamento e/o ristrutturazione delle attività, anche sotto il profilo della quantità, qualità ed ampiezza dei servizi offerti, della programmazione degli orari di servizio e di lavoro e di quant'altro ritenuto utile. Entro i limiti consentiti dalle dotazioni organiche complessivamente determinate, potranno di conseguenza con provvedimento dell'Azienda, essere modificate sia le dotazioni organiche delle singole sedi territoriali che i contingenti delle singole aree e settori di attività in stretta aderenza alle necessità di servizio.
4.- Al fine di accelerare e sostenere le scelte del riequilibrio territoriale, saranno operate quelle possibili ristrutturazioni dei Servizi, delle aree territoriali e degli spazi aerei di competenza dei singoli Enti operativi capaci di conseguire in un quadro pianificato e coordinato:
a) il miglior utilizzo ed impiego delle consistenze organiche dei singoli enti e delle strumentazioni tecnico-tecnologiche disponibili e previste;
b) la più sicura, certa ed economica resa dei servizi di istituto.
5.- L'Azienda provvederà alla copertura dei posti che risultino disponibili a seguito della rideterminazione dei fabbisogni organici e della valutazione delle consistenze in applicazione dei precedenti punti, in via prioritaria con processi di mobilità e trasferimenti di personale in servizio presso sedi territoriali, Enti ed uffici le cui consistenze organiche risultino sovradimensionate rispetto ai fabbisogni funzionali e che non abbiano trovato collocazione nelle sedi, Enti ed uffici interessati attraverso processi di mobilità interna da posizioni di lavoro operative a posizioni non caratterizzate come tali e viceversa; in via successiva e/o concorrente attraverso nuove assunzioni.
6.- Coerentemente con quanto in precedenza previsto gli interventi aziendali potranno in primo luogo prevedere misure dirette ad attivare flussi incentivati e volontari di lavoratori occupati in unità operative e sedi territoriali in esubero verso unità con carenze organiche. Tutti gli interventi relativi saranno adottati con provvedimento del Consiglio di amministrazione; essi saranno articolati su misure che prevedano facilitazioni fino a 24 mesi per spese di alloggio individuale o familiare nelle aree di ubicazione delle sedi territoriali di destinazione o, in alternativa, concessione del trattamento di trasferta ridotto al 50% per periodi non superiori a 12 mesi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-65