Capo VIII

Art. 57

INDUMENTI DI LAVORO

In vigore dal 9 ago 1992
- INDUMENTI DI LAVORO 1.- Le modalità per gli indumenti normali di lavoro che si rendessero eventualmente necessari in relazione alle caratteristiche delle singole prestazioni, saranno determinate, in sede aziendale, mentre i limiti del concorso dell'Azienda per la fornitura individuale al lavoratore sono fissati al 90% del costo relativo. 2.- L'Azienda metterà comunque a disposizione dei lavoratori, a suo integrale carico, gli eventuali mezzi protettivi di uso personale e gli indumenti speciali di lavoro (quali maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, impermeabili, etc.) curandone la scelta, le modalità d'uso, il rinnovo ed il controllo. Mezzi ed indumenti speciali sono assegnati in dotazione di squadra e/o individuale e devono essere mantenuti dal lavoratore in stato di efficienza; ove siano previsti appositi armadietti per la loro custodia, questi saranno sottoposti a periodica disinfezione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-57

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