Capo VII
Art. 52
ELEZIONI RAPPRESENTANTI SINDACALI, DISTACCHI ED AGIBILITÀ GENERALI
In vigore dal 9 ago 1992
- ELEZIONI RAPPRESENTANTI SINDACALI, DISTACCHI
ED AGIBILITÀ GENERALI
1.- Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale possono procedere, nell'ambito delle unità produttive e della Sede Centrale fuori dall'orario di lavoro, ad elezioni per la scelta dei propri rappresentanti, a qualsiasi livello, in conformità a quanto stabilito dal punto 2 del precedente articolo.
2.- Eventuali contestazioni in materia di elezioni sono definite dalle stesse Organizzazioni Sindacali dei lavoratori interessate.
3.- Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori hanno l'obbligo di comunicare, tempestivamente, i nominativi dei rappresentanti eletti a qualunque livello di rappresentanza, alla Direzione dell'unità produttiva ed alla Sede Centrale: in mancanza l'Azienda non procederà ad accreditamento ai fini delle previste agibilità.
4.- Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale, per lo svolgimento delle rispettive attività, fruiranno di un monte ore annuo di permessi retribuiti pari a mezza ora/anno per lavoratore la cui gestione e contabilizzazione è centralizzata.
5.- Tenuto conto delle esigenze particolari del settore, per lo svolgimento dell'attività sindacale ad ogni Organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa su base nazionale e firmataria del presente c.c.n.l., sono concesse 4500 ore annue ciascuna di permesso retribuito, trasformabili a richiesta della Organizzazione in distacchi continuativi, permanenti (aspettative) o temporanei per periodi non inferiori a 4 mesi.
6.- Nel monte complessivo di cui al punto 4 non sono da computare le ore relative ai permessi dei delegati ai Congressi nazionali e quelle relative ai membri delle delegazioni che partecipano alle riunioni convocate dall'Azienda fatta esclusione per quelle disposte a seguito di scioperi o agitazioni: per le delegazioni non potranno essere concessi permessi retribuiti per più di due rappresentanti per Organizzazione maggiormente rappresentativa.
7.- Per la richiesta dei permessi sindacali, la Organizzazione Sindacale interessata invierà apposita comunicazione scritta alla Direzione della unità organizzativa di appartenenza del convocato, indicando tutti i dati necessari.
8.- Durante gli scioperi i permessi sono da considerare sospesi salvo il caso di partecipazione a riunioni convocate dall'Azienda allo scopo di dirimere la controversia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-52