Capo VII

Art. 55

DISCIPLINA E TUTELA DEL PERSONALE CON INCARICO SINDACALE

In vigore dal 9 ago 1992
- DISCIPLINA E TUTELA DEL PERSONALE CON INCARICO SINDACALE 1.- Al personale collocato, a richiesta scritta delle rispettive organizzazioni e nei limiti precedentemente fissati, in distacco continuativo, temporaneo o permesso sindacale sono corrisposte tutte le competenze fisse, ricorrenti e variabili spettanti, anche accessorie e di sede, con la sola esclusione dei compensi per lavoro straordinario e turno di reperibilità o istituto assimilato per la corrispondente quota; i periodi relativi sono a tutti gli effetti equiparati a servizio prestato salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del congedo ordinario (ferie). A tale ultimo riguordo i periodi di 30 gg. inferiori all'anno sono computati in dodicesimi e le quote orarie attribuite ai dirigenti delle Organizzazioni stesse sono computate in ragione di 4, 5 ore per ogni giorno calendariale di ferie spettanti. Il distacco ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, dal mandato sindacale, che deve essere tempestivamente comunicato all'Azienda - Servizio Personale. 2.- I Dirigenti sindacali regolarmente e tempestivamente accreditati dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative su base nazionale, non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti quando espletano le loro funzioni sindacali in posizione di distacco o permesso e conservano tutti i diritti derivanti dall'applicazione degli istituti normativi ed economici acquisiti e previsti per la posizione funzionale di appartenenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-55

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