Capo VIII
Art. 60
ATTIVITÀ SOCIALI, CULTURALI, ASSISTENZIALI E RICREATIVE
In vigore dal 9 ago 1992
- ATTIVITÀ SOCIALI, CULTURALI,
ASSISTENZIALI E RICREATIVE
1.- Le attività sociali, culturali, assistenziali e ricreative promosse nell'ambito aziendale, sono gestite da un unico organismo legalmente costituito, formato a maggioranza da rappresentanti dei dipendenti, in aderenza all' dello Statuto dei lavoratori ed all' del Regolamento del personale, in ogni caso senza contributo finanziario a carico dell'Azienda.
2.- I rapporti reciproci saranno regolati da apposito disciplinare da concordare con le OO.SS.NN.LL. maggiormente rappresentative e firmatarie del presente testo, per quanto attiene alle facilitazioni ed agevolazioni per l'esercizio delle attività suddette (locali, attrezzature ed eventualmente personale a disposizione).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-60