Capo VIII
Art. 64
LAVORO A TEMPO PARZIALE
In vigore dal 9 ago 1992
- LAVORO A TEMPO PARZIALE
1.- L'Azienda può istituire, nel quadro della programmazione ed in relazione a particolari esigenze di servizio, previa consultazione con le OO.SS. firmatarie del presente accordo, posti di ruolo con rapporto a tempo parziale e cioè con orario di lavoro inferiore a quello previsto in via normale del presente testo, nel limite massimo del 10% dei posti di organico a orario pieno previsti per ciascun settore professionale di attività, con esclusione delle posizioni funzionali di coordinamento e/o di responsabilità operative.
L'istituzione di posti con rapporto a tempo parziale non può comportare modifiche quantitative delle dotazioni organiche, considerando a tal fine due posti a metà tempo pari a un posto a orario pieno e viceversa.
2.- L'assunzione in un posto con rapporto a tempo parziale comporta la prestazione del 50% dell'orario di lavoro mensile; tale orario non può essere articolato su più di cinque giorni settimanali e/o corrispondenti cicli di turno di maggior ampiezza.
Salvo quanto previsto dal comma successivo, al rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano tutte le disposizioni, in tema di diritti, doveri e incompatibilità, previste per il normale rapporto di lavoro ivi compresa l'incompatibilità assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato e qualsiasi attività libero professionale. Ai fini della progressione di carriera il periodo di rapporto a tempo parziale è computato con il principio del pro-rata.
3.- Il trattamento economico per il rapporto di lavoro a tempo parziale è pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con orario pieno ivi compresa l'indennità integrativa speciale. Gli scatti di anzianità sono pari a quelli previsti per il restante personale calcolati al 50% degli importi spettanti al personale di pari posizione funzionale a orario intero.
Il personale con rapporto a tempo parziale non può effettuare prestazioni eccedenti il suo normale orario di lavoro mensile, settimanale o di ciclo di turno, nè può fruire di benefici che comportino riduzioni di orario di lavoro (ad esempio diritto allo studio, permessi, etc.). Solo in caso di indifferibili esigenze di servizio il normale orario di lavoro parziale può essere superato in misura non eccedente il 10% (dieci per cento), con prestazione retribuita in misura pari alla normale retribuzione oraria spettante al personale a tempo pieno, senza alcuna maggiorazione.
4.- La copertura dei posti con rapporti a tempo parziale avviene nel rispetto della normativa vigente in tema di assunzioni. L'Azienda può consentire al proprio personale di ruolo già in servizio la possibilità di optare per i posti con rapporto a tempo parziale, a parità di posizione professionale e livello retributivo. In caso di più opzioni rispetto ai posti disponibili, l'accoglimento della richiesta viene disposto in base all'anzianità aziendale complessiva nella posizione rivestita. In caso di parità, si deve tener conto nell'ordine:
a) del numero e della età dei familiari componenti il nucleo familiare;
b) delle condizioni di salute del dipendente.
5.- La richiesta di passaggio dal tempo parziale, all'orario pieno, in caso di concorrenza di più domande per singolo posto viene disposta in base all'anzianità complessiva nella posizione funzionale rivestita. Le richieste di passaggio a rapporto a tempo parziale o viceversa sono possibili dopo che siano trascorsi due anni dal precedente passaggio ed almeno 4 anni dall'assunzione. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto a 26 giornate di calendario di ferie, se il suo orario di lavoro settimanale è articolato su cinque giornate lavorative, ovvero ad un numero proporzionale all'articolazione delle giornate lavorative stesse nella settimana o nel mese negli altri casi.
6.- Nell'intento di favorire la flessibilità delle prestazioni, potrà farsi ricorso a prestazioni con orario a tempo parziale, nei limiti definiti, ogni qualvolta alle esigenze aziendali di adottare tale orario faccia riscontro, sul piano interno, una offerta di lavoro da parte dei lavoratori in servizio disponibile ad una prestazione a tempo parziale. Nell'ambito di quanto sopra previsto il personale in servizio può anche, di iniziativa e per via gerarchica, chiedere all'Azienda la trasformazione del suo rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, con esclusione comunque dei dipendenti aventi funzioni di direzione di altro personale o che operino in team o squadre di lavoro su posizioni operative di resa diretta dei servizi all'utenza. Nella domanda dovrà essere indicata la data richiesta del ripristino del tempo pieno; ove ciò non sia indicato, il ripristino stesso sarà disposto dall'Azienda con esclusivo riferimento alle esigenze funzionali del servizio della stessa unità produttiva territoriale. La accettazione della richiesta di passaggio a tempo parziale deve essere in ogni caso compatibile con le esigenze di servizio e la relativa disposizione esecutiva deve essere comunque emanata per un periodo non inferiore all'anno. La prestazione di lavoro part-time potrà svilupparsi verticalmente ed orizzontalmente, secondo le specifiche disposizioni aziendali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-64