Capo VIII

Art. 67

LAVORO A TEMPO DETERMINATO

In vigore dal 9 ago 1992
- LAVORO A TEMPO DETERMINATO 1.- In conformità alle disposizioni legislative in materia e con particolare riferimento alla legge 29 dicembre 1988, n. 554 ed al D.P.C.M. 30 marzo 1989, n. 127 concernenti le assunzioni temporanee e la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, l'Azienda potrà assumere lavoratori con contratto a tempo determinato pieno o parziale per sopperire a temporanee carenze di organico determinate da assenze di lungo periodo di dipendenti a tempo indeterminato, per far fronte a periodi di ristrutturazione organizzativa di settori ed uffici e quando si verifichi la necessità di intensificare in particolari settori o aree l'attività lavorativa, senza che sia possibile sopperire con il normale organico alle esigenze determinate dalla maggiore domanda di servizio. 2.- Il numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine non può superare il dieci per cento dell'organico di ogni specifico settore e comunque il cinque per cento dell'organico complessivo dell'Azienda. In contingente annuo è fissato dall'Azienda, in sede previsionale, previo confronto con le OO.SS.NN.LL. maggiormente rappresentative e firmatarie del presente testo. 3.- Fatto salvo quanto di seguito previsto, per i rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano le norme previste dal presente testo, in quanto compatibili con la natura del rapporto, fatta eccezione per quelle relative al premio di produzione e produttività ed ai permessi retribuiti di qualsivoglia titolo o natura. 4.- Per i lavoratori che abbiano già svolto attività alle dipendenze dell'Azienda con rapporto a termine, nel quadro delle disposizioni normative in vigore, il relativo periodo potrà essere previsto quale titolo concorrente ed integrativo ai fini dell'accesso all'impiego (anche in termini di punteggio aggiuntivo proporzionato alla durata del rapporto intercorso) nelle procedure di assunzione per pubblico concorso o per selezione su avviamento da parte del servizio di collocamento. 5.- Le esigenze cui si intende sopperire attraverso il ricorso al rapporto a termine e le stesse caratteristiche della sua limitata durata, richiedono un utilizzo particolarmente flessibile ed economico delle risorse; di conseguenza per tale caso restano valide tutte le disposizioni previste per il rapporto a tempo indeterminato salvo quelle espressamente modificate dal presente articolo e di seguito indicate: a) l'orario di lavoro è previsto in 36 ore settimanali o equivalenti per ciclo di turno, sia per i normalisti che per i turnisti, con esclusione della flessibilità di orario e di qualsiasi tempo non di impiego in posizione; b) per il caso di malattia o di infortunio non professionali, è corrisposto il seguente trattamento integrativo: 1) per i primi 3 giorni di assenza il 50% (cinquanta per cento) della normale retribuzione giornaliera determinata dividendo per 26 le competenze fisse e continuative spettanti; 2) per i giorni dal 4 al 20o il 30% (trenta per cento) della stessa; 3) per le giornate eccedenti non è corrisposta alcuna retribuzione; c) per il caso di malattia o infortunio professionali le percentuali di cui sopra sono elevate al 66 ed al 40 per cento; d) dal 31 giorno di assenza dal servizio, a qualunque causa dovuta fatta eccezione per le ferie e per il periodo obbligatorio di maternità, il rapporto di lavoro si intende automaticamente risolto; e) le ferie spettano nella misura di 2 giornate lavorative per ogni mese di servizio; esse sono concesse, a richiesta del lavoratore ed ove non ostino esigenze di servizio, anche attraverso accorpamento delle relative quote in due o tre tranches ovvero in unica soluzione al termine del rapporto; f) il trattamento economico è pari a quello mensile iniziale previsto per il corrispondente personale a tempo indeterminato, con esclusione del trattamento retributivo di anzianità e delle indennità di turno e maggiorazioni; esso comprende, oltre ai ratei della 13a mensilità maturati in relazione al servizio prestato, un premio di fine esercizio in misura pari ad un dodicesimo del trattamento minimo tabellare mensile per ogni mese di servizio prestato; i ratei della 13a mensilità ed il premio di fine esercizio sono corrisposti al termine del rapporto; g) per i lavoratori impiegati organicamente in turno periodico- avvicendato, il premio di fine esercizio è maggiorato nella misura del cinquanta per cento, quale compenso della specificità della modalità di prestazione, assorbente qualunque altro emolumento allo stesso titolo dovuto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-67

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