Regolamento
Art. 67
Obblighi delle navi non soggette all'assegnazione della linea di massimo carico
In vigore dal 25 ott 2022
1. Le navi non soggette all'assegnazione della linea di massimo carico devono, a giudizio dell'ente tecnico:
a) avere le scale delle immersioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967, n. 579, senza obbligo di indicazioni in piedi inglesi;
b) soddisfare alle condizioni di cui alla parte II ovvero all' del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967, n. 579, a seconda che non esercitino o esercitino la navigazione in zone riparate.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle navi lagunari.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-67