Regolamento
Art. 68
Draghe e bettoline portafango
In vigore dal 21 apr 1992
1. Le draghe portafango devono avere una marca che ne limiti l'immersione durante le operazioni di dragaggio o trasporto fanghi, posizionata in relazione alla stabilità ed alla robustezza secondo i regolamenti dell'ente tecnico.
2. Analoga prescrizione è posta per le bettoline portafango.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-68