Regolamento
Art. 71
Armamento marinaresco
In vigore dal 25 ott 2022
1. Tutte le navi devono essere munite di armamento marinaresco secondo i regolamenti dell'ente tecnico.
1-bis. Le navi lagunari sono munite delle dotazioni di armamento marinaresco secondo le seguenti modalità:
a) navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate: quattro cavi in manila aventi diametro di 26 millimetri e lunghezza di 12 metri e un'ancora di posta completa di due lunghezze di catena, secondo le norme dell'ente tecnico;
b) navi traghetto: due cavi di acciaio con diametro di 18 millimetri o di fibra con carico di lavoro equivalente e uno di rispetto di lunghezza non inferiore a 18 metri e due cavi in manila con lunghezza non inferiore a 12 metri e diametro di 26 millimetri e un'ancora di posta completa di due lunghezze di catena, secondo le norme dell'ente tecnico;
c) navi di stazza lorda inferiore a 150 tonnellate e uguale o superiore a 25 tonnellate: quattro cavi in manila con diametro di 26 millimetri e lunghezza di 12 metri e un'ancora di posta con cavo avente caratteristiche meccaniche corrispondenti a quelle della catena;
d) navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate ma uguale o superiore a 5 tonnellate: quattro cavi in manila con diametro di 22 millimetri e lunghezza di 5 metri;
e) navi di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate: almeno due cavi le cui caratteristiche tecniche sono determinate dall'ente tecnico.
1-ter. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1-bis, le dotazioni di armamento marinaresco sono collaudate dall'ente tecnico.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-71