Regolamento
Art. 76
Scaletta per piloti
In vigore dal 21 apr 1992
1. Tutte le navi abilitate a viaggi durante i quali possa essere imbarcato il pilota devono avere una scaletta per i piloti come prescritto dalla convenzione.
2. Nel caso in cui la nave sia munita, oltre che della scaletta obbligatoria di cui al precedente comma, anche di dispositivi meccanici per l'imbarco e lo sbarco del pilota, tali dispositivi devono essere di tipo approvato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-76