Regolamento

Art. 77

Strumenti per la determinazione della stabilità e della robustezza dello scafo

In vigore dal 21 apr 1992
1. Il Ministero può autorizzare l'installazione su particolari tipi di navi di apparecchiature atte alla determinazione delle caratteristiche di stabilità e di robustezza longitudinale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-77

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