Regolamento
Art. 79
Progetto di navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e loro costruzione
In vigore dal 21 apr 1992
1. I macchinari, le caldaie e gli altri recipienti in pressione con i relativi sistemi di tubolature ed accessori devono essere progettati e costruiti in modo che essi risultino idonei al servizio al quale sono destinati.
2. Essi inoltre devono essere sistemati e protetti in modo da ridurre al minimo il pericolo per le persone imbarcate, con particolare riferimento alle parti in moto, alle superfici calde, alle parti in pressione e ad altre fonti di rischio.
3. Particolare considerazione deve essere data all'affidabilità di componenti non duplicati ed essenziali per la propulsione. Devono essere provveduti mezzi idonei affinché le macchine di propulsione ed i servizi ausiliari essenziali possano riprendere il loro normale funzionamento anche dopo l'avaria di un macchinario ausiliario, anche se con una limitata riduzione della potenza propulsiva rispetto a quella normale, considerando la sicurezza globale della nave.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-79