Regolamento
Art. 84
Navi da passeggeri
In vigore dal 21 apr 1992
1. Le navi costruite a decorrere dal 1 luglio 1986 devono soddisfare alle norme della convenzione per navi costruite a decorrere da tale data e dei regolamenti dell'ente tecnico.
2. Le navi costruite anteriormente al 1 luglio 1986, fermo restando il disposto dell', comma 7, devono soddisfare alle norme della convenzione, in relazione alla data di costruzione delle navi stesse, dei regolamenti dell'ente tecnico ed alle seguenti prescrizioni addizionali:
a) le manichette anticendio dei locali macchine e quelle di altri spazi della stessa natura, ove vi sia rischio di spargimento di combustibile, devono essere dotate di boccalini che permettano di inviare acqua spruzzata sul combustibile o, in via alternativa, di tipo a doppio uso. Devono inoltre essere previste prolunghe metalliche il cui numero e caratteristiche sono stabiliti nei regolamenti dell'ente tecnico;
b) nel caso di navi che trasportano meno di 36 passeggeri devono essere soddisfatte le prescrizioni del comma 2 del successivo che risultino aggiuntive rispetto a quelle stabilite nel presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-84