Regolamento

Art. 87

Navi da carico

In vigore dal 21 apr 1992
1. Le navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate abilitate a navigazione internazionale e quelle di qualsiasi stazza abilitate a navigazione nazionale o nazionale costiera o nazionale litoranea o locale devono soddisfare le norme dei regolamenti dell'ente tecnico relativi alle navi costruite a decorrere dalla data suddetta. Per le materie concernenti la protezione anticendio non trattate nei suddetti regolamenti devono essere applicate le norme della convenzione per navi costruite a decorrere dal 1 luglio 1986, a giudizio del Ministero, sentito l'ente tecnico, per quanto ritenuto pratico e ragionevole in relazione alla navigazione, al servizio ed alla stazza delle navi stesse. 2. Le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando il disposto dell', comma 7, devono soddisfare le seguenti prescrizioni: a) navi di stazza lorda uguale o superiore a 1000 tonnellate in navigazione nazionale o nazionale costiera o nazionale litoranea devono corrispondere alle norme di cui all', comma 2; b) navi di stazza lorda inferiore a 1000 tonnellate in navigazione nazionale o nazionale costiera o nazionale litoranea e quelle aventi stazza lorda inferiore alle 500 tonnellate in navigazione internazionale devono essere dotate di una pompa da incendio; c) navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate e navi a vela di qualunque stazza: per l'applicazione della norma di cui al precedente comma 2-b) la pompa incendio può essere azionata dai motori di propulsione o a braccia. 3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo alle navi in navigazione speciale, il Ministero, sentito l'ente tecnico, stabilisce a quale navigazione tra quelle sopra citate la singola navigazione speciale deve essere assimilata sulla base delle caratteristiche dei mari attraversati e della distanza dai porti di rifugio e di soccorso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-87

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