Regolamento

Art. 85

Navi da carico

In vigore dal 21 apr 1992
1. Le navi costruite a decorrere dal 1 luglio 1986 devono soddisfare alle norme della convenzione per navi costruite a decorrere da tale data e dei regolamenti dell'ente tecnico. 2. Le navi costruite anteriormente al 1 luglio 1986, fermo restando il disposto dell', comma 7, devono soddisfare alle norme della convenzione, in relazione alla data di costruzione delle navi stesse, dei regolamenti dell'ente tecnico ed alle seguenti prescrizioni addizionali: a) devono almeno soddisfare alle norme sulla estinzione incendi della convenzione 1948 per navi nuove, anche se la loro chiglia era già stata impostata il giorno dell'entrata in vigore di tale convenzione; b) devono essere dotate di dispositivi per arrestare i ventilatori dei locali macchine e dei locali da carico e per chiudere tutti i passaggi, le condotte di ventilazione, le intercapedini perimetrali intorno alle ciminiere ed altre eventuali aperture di tali locali. In caso di incendio, tali dispositivi si devono poter manovrare dall'esterno di detti locali e la ventilazione meccanica dei locali macchine deve poter essere arrestata da un punto facilmente accessibile situato al di fuori dei locali stessi e dei relativi cofani; c) devono essere dotate di dispositivi per arrestare i ventilatori per il tiraggio forzato o attivato, le pompe per il travaso del combustibile liquido, le pompe del servizio del combustibile liquido ed altre simili pompe; d) tutte le tubolature del combustibile liquido che, se danneggiate, porterebbero alla fuoriuscita del combustibile da un deposito, da una cassa di decantazione o da una cassa di servizio giornaliero, situati sopra il doppio fondo, devono essere munite di un rubinetto o di una valvola direttamente sistemati sulla cassa o sul deposito. Tali rubinetti o valvole, in caso di incendio nel locale dove sono ubicati detti depositi o casse, devono poter essere chiusi da una posizione sicura, ubicata al di fuori del locale stesso. Nel caso particolare di depositi-cisterna situati in gallerie assi, gallerie tubi, o in locali similari, ferma restando la sistemazione delle valvole in corrispondenza di detti depositi, l'intercettazione dei depositi stessi, in caso di incendio, può essere effettuata tramite una valvola addizionale sistemata sulla tubolatura o sulle tubolature, al di fuori della galleria o del locale similare. Se tale valvola addizionale è sistemata nel locale macchine, essa deve essere manovrabile da una posizione esterna a tale locale; e) se vi sono a bordo radiatori elettrici, essi devono essere fissi in opera e costruiti in modo da ridurre al minimo il pericolo d'incendio. Non sono ammessi radiatori il cui elemento riscaldante sia così esposto che, a causa del calore da esso sviluppato, tende, o altri oggetti simili possano carbonizzarsi o prendere fuoco; f) le manichette da incendio dei locali macchine e quelle di altri spazi della stessa natura, ove vi è rischio di spargimento di combustibile, devono essere dotate di boccalini che permettano di inviare acqua spruzzata sul combustibile o, in via alternativa, di tipo a doppio uso. Tali navi devono inolte essere dotate di prolunghe metalliche per i suddetti boccalini, nel numero e con le caratteristiche stabiliti nei regolamenti dell'ente tecnico; g) sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 4000 tonnellate, nel caso che le paratie dei corridoi dei locali alloggio non siano in acciaio o costruite con pannelli di classe B, devono essere sistemati vicino all'estremità di ogni percorso di sfuggita estintori addizionali a schiuma da 9 litri o equivalenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-85

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