Regolamento
Art. 88
Norme addizionali
In vigore dal 21 apr 1992
1. Le navi da passeggeri, che trasportano più di 36 passeggeri, provenienti da bandiera estera, costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e iscritte nelle matricole o nei registri nazionali posteriormente al 10 settembre 1980, abilitate alla navigazione nazionale o internazionale, oltre ad essere rispondenti alle prescrizioni del comma 2 dell' o dell', devono soddisfare almeno alle prescrizioni della parte F del capitolo II-2 della convenzione 1974, concernenti le navi costruite tra il 19 novembre 1952 e il 26 maggio 1965, anche se esse siano state costruite prima di tale periodo ed anche se dette prescrizioni comportino sostanziali alterazioni strutturali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-88