Regolamento
Art. 91
Stazione anticendio
In vigore dal 21 apr 1992
1. Sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 5000 tonnellate abilitate a trasportare un numero uguale o superiore a 400 passeggeri, il servizio di prevenzione e di estinzione incendi deve essere accentrato in un locale denominato "stazione antincendio".
2. La stazione anticendio deve essere provvista delle seguenti dotazioni:
- almeno 3 equipaggiamenti da vigile del fuoco;
- 2 maschere con filtro polivalente;
- 2 coperte di amianto;
- 2 estintori portatili;
- un numero di pile e lampadine elettriche di ricambio sufficienti per almeno il 50 per cento di quelle che fanno parte di tutte le lampade di sicurezza esistenti a bordo;
- 2 cinture di cuoio dotate di idonei attrezzi come previsto nell';
- 1 borsa per elettricisti, con gli attrezzi del mestiere;
- 4 buglioli muniti di cavetto di adeguata lunghezza;
- 1 robusto palo di ferro ad unghia (piè di porco);
- 1 scala portatile, provvista di ganci, con prolunga proporzionata all'altezza dei locali;
- 1 trapano elettrico portatile che permetta di aprire una via di accesso di emergenza attraverso ponti, cofani e paratie divisionali anticendio;
- 1 estintore a CO2 da almeno 20 chilogrammi su carrello, ubicato in locale adatto per poter essere prontamente usato.
3. Per le navi da passeggeri di stazza lorda superiore a 20000 tonnellate possono essere prescritte dal Ministero più di una stazione di antincendio e dotazioni aggiuntive a quelle di cui al precedente comma 2, su proposta del capo del circondario marittimo.
4. La stazione antincendio deve avere congrua capacità ed essere provvista di tutte le sistemazioni per la custodia degli apparecchi ed attrezzi costituenti le dotazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. La stazione anticendio deve essere dotata di mezzi di comunicazione (telefono o portavoce) con il ponte di comando.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435#art-r-91